Equilibri organizzativi e misure di contrasto al rischio di contagio nei luoghi di lavoro
Dal 16 maggio 2020 la fase di progressiva ripresa dell’attività è regolata dalle disposizioni dettate dal D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e dal D.P.C.M. 17 maggio 2020, in forza dei quali sono state introdotte nuove urgenti misure (e limitazioni) per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale complesso normativo, che recepisce altresì diversi protocolli per la tutela della salute in diversi specifici settori produttivi, merita di essere prudentemente valutato, anche alla luce delle sopravvenute deliberazioni e ordinanze regionali che talvolta hanno reso particolarmente disomogeneo il vigente impianto normativo.
Già con D.P.C.M. 26 aprile 2020 si è provveduto, a far tempo dal 4 maggio 2020, ad ampliare significativamente il novero delle attività produttive – industriali e commerciali – in relazione alle quali è stato consentito il regolare svolgimento. Nel solco già tracciato dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, i più recenti D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e D.P.C.M. 17 maggio 2020 definiscono un più articolato quadro normativo, disponendo peraltro che:
- salvo che il fatto costituisca un reato diverso dall’inosservanza di un provvedimento dell’autorità (articolo 650 del codice penale), la violazione di norme dettate dai citati decreti (e dai protocolli) può comportare i) l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 400 euro e 3.000 euro e ii) la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni (articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33);
- le attività economiche, produttive e sociali devono essere svolte nel rispetto delle norme stabilite dai protocolli o linee guida volti a prevenire e contrastare il rischio di contagio. In particolare, è contemplato l’obbligo di osservanza delle norme contenute nel Protocollo 24 aprile 2020 di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro così come nei protocolli vigenti con riferimento a specifici ambiti di competenza.
Alla luce del prospettato contesto normativo, è necessario che ciascuna impresa si doti di un protocollo aziendale ‘anticontagio’ che sia:
- coordinato con il sistema di prevenzione e protezione già posto in essere dal datore di lavoro, costituendo una sorta di integrazione e di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 28, comma 2 e 29, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- compatibile con gli schemi organizzativi (flessibili) che l’impresa intende adottare per il periodo di ripresa. Il riferimento è qui volto non solo alla propria organizzazione, bensì anche al tema del rischio di contagio da interferenza, da valutare quando più imprese si trovino ad operare contestualmente nel medesimo teatro lavorativo (articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e paragrafo 3. del protocollo 24 aprile 2020).
L’adozione del Protocollo aziendale non potrà prescindere da un’attività di valutazione dei rischi, formalizzata in un documento avente data certa (articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e nel quale confluiranno:
- la relazione di valutazione dei rischi, che, per quanto concerne il rischio di contagio, impone di valutare anche il rischio in itinere a cui il lavoratore è esposto per raggiungere la sede di lavoro, individuando le modalità di trasporto che permettano un adeguato distanziamento fra i viaggiatori, favorendo l’utilizzo di navette o mezzi privati (ove il trasporto sia organizzato dal datore di lavoro, il servizio deve essere offerto garantendo la tutela della salute dei lavoratori anche in relazione ai rischi di contagio da interferenza con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice che rende il servizio di trasporto stesso);
- l’indicazione delle misure di prevenzione adottate, specie in relazione alle procedure previste per l’ingresso nelle pertinenze aziendali, puntualmente disciplinate dal paragrafo 2 del Protocollo 24 aprile 2020;
- il programma di interventi destinati a garantire il miglioramento dei livelli di tutela della salute.
Il precedente punto 2) riveste primaria importanza per la definizione di una strategia d’impresa che bilanci il ‘regolare’ funzionamento dei processi produttivi con le prescrizioni poste a tutela della salute dei lavoratori.
È previsto che, in deroga al divieto per il datore di lavoro di effettuare accertamenti sull’idoneità e infermità per malattia del lavoratore (articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 330), l’accesso alle pertinenze aziendali sia preceduto dal controllo (documentato) della temperatura corporea da parte di addetti appositamente designati dal datore di lavoro, attribuendo altresì il poter di impedire l’accesso al luogo di lavoro al lavoratore che sia stato accertato avere una temperatura superiore a 37,5°. Peraltro, l’ingresso non è consentito neppure ai lavoratori che i) negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus e che ii) provengano da zone a rischio epidemiologico.
Tali disposizioni, che ciascun datore di lavoro declinerà in funzione delle specificità che caratterizzano l’impresa e gli spazi di lavoro, assicurando in ogni caso il distanziamento sociale e prevenendo assembramenti, potranno risultare efficaci a condizione che:
- ogni lavoratore sia stato opportunamente informato circa i) le procedure adottate e gli effetti da queste derivanti in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, ii) gli obblighi di cooperazione e d’informazione posti in capo al lavoratore stesso, peraltro tenuto a informare senza ritardo il datore di lavoro laddove insorgano sintomi influenzali, anche durante l’orario di lavoro;
- come anticipato, le misure di prevenzione siano concordate e recepite anche da eventuali appaltatori, subappaltatori od affidatari di un’opera o di un servizio i cui lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività nelle pertinenze aziendali del committente.
Per la tenuta dell’intero impianto normativo e regolamentare, è dunque cruciale che il datore di lavoro informi adeguatamente ciascun lavoratore circa il complesso delle disposizioni introdotte in forza del protocollo aziendale (e che afferiscono anche al trattamento dei dati personali), indicando espressamente procedure, adempimenti ed effetti giuridici derivanti sia dall’accertamento dello stato di salute che dalle informazioni che ciascun lavoratore è tenuto a rendere al datore di lavoro.
Infine, è opportuno evidenziare che:
- l’implementazione di un protocollo aziendale – che comporta non solo la necessità di adeguare il servizio di prevenzione e protezione al rischio epidemico, ma anche l’adozione di apposite soluzioni organizzative – può determinare scostamenti significativi sul piano economico in termini di incremento del costo del lavoro;
- il contagio verificatosi in occasione di lavoro è qualificato come infortunio (articolo 42, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27); nell’ipotesi in cui sia accertato che il contagio discenda da una violazione delle norme stabilite in materia prevenzionistica, l’impresa potrebbe incorrere nella responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’articolo 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche