È inesistente la notifica al familiare non convivente
Di recente la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli ha ribadito un importante principio in tema di notifica degli atti esattoriali da parte del concessionario, offrendo così una chance di difesa per il contribuente.
Con la sentenza n. 24/2/2020 depositata il 17.02.2020 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti) i giudici piemontesi, richiamandosi a una precedente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, hanno affermato che “non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto, dovendo invece trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti da affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza” (cfr. Cass. Civ. nr. 10543/2019).
Oltre ad aver ribadito tale principio, i giudici hanno provveduto anche a condannare l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
La vicenda in esame è sorta a seguito della notifica di un atto di pignoramento nei confronti di un contribuente in qualità di legale rappresentante di un’associazione, il quale solo in quell’occasione veniva a conoscenza di alcune cartelle esattoriali mai ricevute.
I difensori dell’associazione, ossia la Dott.ssa Donatella Dragone e l’Avv. Matteo Sances, contestavano la validità della notifica delle cartelle poiché in due occasioni differenti e in assenza del destinatario erano state consegnate dal messo notificatore presso la sede dell’associazione a persona qualificatasi come “convivente”.
Ebbene, per la validità della notifica, occorre evidenziare come la semplice dichiarazione fatta dal consegnatario dell’atto (ovvero colui che fisicamente lo riceve) circa il suo presunto rapporto di parentela e/o di convivenza con il destinatario, non rende valida la notifica dal momento che le dichiarazioni rese dal consegnatario non provano la loro veridicità.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che le dichiarazioni fatte dal consegnatario all’agente notificatore e riportate nella relata di notifica – ad esempio: “familiare convivente” – possano essere superate mediante una semplice prova che attesti come, tra i due soggetti, non vi sia alcun rapporto di stabile convivenza.
Ed infatti, la semplice dichiarazione resa dal firmatario dell’atto all’agente notificatore circa il presunto rapporto di familiarità non si ritiene sufficiente; questa presunzione, infatti, può essere vinta mediante l’esibizione del certificato storico di residenza (e/o dello stato di famiglia) dal quale si evinca chiaramente come tra il destinatario assente ed il consegnatario, in verità, non sussista alcun stretto rapporto di convivenza.
In questa vicenda, difatti, il Presidente dell’associazione aveva dato ampia dimostrazione di come egli vivesse da solo e non avesse, quindi, alcun rapporto di convivenza con la persona che aveva ricevuto la notifica in suo luogo.
Per tali ragioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli ha accolto “i ricorsi in quanto ritiene che le cartelle non sono state notificate correttamente”, poiché la notifica era stata eseguita nei confronti di un soggetto che non aveva alcun rapporto di convivenza stabile con il destinatario dell’atto, non potendo garantire pertanto che le cartelle di pagamento fossero giunte a conoscenza del contribuente destinatario.
In ultima analisi, inoltre, la notifica risultava invalida anche in relazione ad un altro aspetto: occorre evidenziare, infatti, come la notifica di un atto effettuata nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario, imponga una serie di adempimenti ulteriori affinché sia garantita l’effettiva conoscenza dell’atto al suo destinatario.
L’art. 60 del D.P.R. n.600 del 1973, infatti, prevede che se il consegnatario non è il reale destinatario dell’atto, l’agente notificatore è tenuto per legge ad inviare a quest’ultimo una seconda lettera raccomandata, con la quale dà notizia di aver effettuato la notificazione dell’atto a una persona diversa.
Circostanza, questa, che non si era verificata nel caso oggetto della sentenza e che, unitamente al primo motivo, ha indotto i giudici tributari a ritenere invalida la procedura di notificazione della cartella.
Dott. Stefano Cazzato
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