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title: "Direttiva europea contro il falso green: nessuna deroga al packaging già stampato"
url: https://giornaledellepmi.it/direttiva-europea-contro-il-falso-green-nessuna-deroga-al-packaging-gia-stampato/
author: "Redazione"
published: 2026-09-14T06:35:11+02:00
modified: 2026-09-12T10:45:22+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["INFOIMPRESA"]
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# Direttiva europea contro il falso green: nessuna deroga al packaging già stampato

*Redazione · 14 Settembre 2026 · Il Giornale delle PMI*

> Dal 27 settembre 2026 la Direttiva (UE) 2024/825 è pienamente applicabile in Italia e non esiste deroga per le confezioni già prodotte e distribuite. C’è però una buona notizia per chi ha iniziato ad adeguarsi prima della scadenza.

**Cosa succede alle confezioni già stampate**, ai prodotti già distribuiti, alle decine di migliaia di pezzi fermi a magazzino quando il 27 settembre prossimo la Direttiva (UE) 2024/825 diventerà pienamente applicabile? La Commissione europea ha chiarito che sebbene non esiste deroga per le confezioni già prodotte e distribuite prima della scadenza, **l****e autorità nazionali potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli**, proporzionati e documentati compiuti per conformarsi, anche per i prodotti già nella catena distributiva. Chi si muove **a ottobre, a violazione già contestabile, avrà molti meno margini** per dimostrare di essersi attivato tempestivamente.

 

L’Osservatorio VEGANOK analizza le implicazioni concrete per le aziende con magazzini pieni e ristampe da pianificare, per supportare le aziende del settore vegan e plant-based.

 

## **Nessuna deroga: cosa implica?**

 

Le FAQ pubblicate dalla Commissione sono esplicite: dal 27 settembre 2026 le nuove regole su claim ambientali ed etichette di sostenibilità **si applicano anche ai prodotti esistenti, confezioni già fabbricate, già ordinate, già distribuite** o già presenti sugli scaffali prima di quella data.

 

Una confezione stampata due anni fa con un bollino vegan autoprodotto che funge da etichetta di sostenibilità, o come garanzia riferita a caratteristiche ambientali o sociali senza poggiare su un sistema di certificazione conforme, è **a rischio dal 27 settembre**, indipendentemente da quando è stato stampato.

 

**La norma non si applica al solo packaging fisico,** si applica a tutta la comunicazione commerciale che raggiunge il consumatore: sito web, e-commerce, cataloghi, schede prodotto per i retailer, materiali espositivi, post sui social media. **Tutti i touchpoint** in cui il prodotto viene presentato con un claim o un simbolo vegan, vegetarian o plant-based non cnforme rientrano nel perimetro della Direttiva.

 

Per non incorrere in sanzioni, per le aziende **adeguarsi alla direttiva significherebbe dover ritirare dal mercato decine di migliaia di confezioni,** ripensare e produrre un nuovo il packaging, re-imballare la merce in magazzino, ristampare cataloghi, rivedere il sito web e i canali social, rifare i materiali espositivi già presenti nei punti vendita, schede prodotto online e rivedere le campagne già pianificate.

 

**Ma c’è una buona notizia.**

 

## **Gli sforzi documentati contano**

 

La Commissione europea ha introdotto nelle FAQ di giugno un principio che le aziende possono sfruttare per evitare sanzioni: **le autorità nazionali, nel decidere come intervenire sui casi concreti, potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti dall’azienda per conformarsi.**

 

Il principio vale anche per i prodotti già presenti nella catena distributiva, considerando proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento. **Le autorità della rete europea CPC hanno elaborato un’intesa comune dedicata alla gestione dello stock esistente**, per favorire un approccio coerente tra i diversi Paesi.

 

Va però chiarito che **gli sforzi ragionevoli non sostituiscono la conformità**. Non esiste deroga. Al 27 settembre un claim, o un’etichetta di sostenibilità, **deve poggiare su un sistema di certificazione conforme,** oppure essere rimosso, coperto, corretto o specificato in modo adeguato.

 

**Gli sforzi ragionevoli si basano sulla documentazione che attesta che il percorso di adeguamento sia stato avviato prima della scadenza**. Fanno fede ad esempio gli ordini di ristampa dei materiali cartacei, la produzione di adesivi correttivi, le comunicazioni con i distributori, le richieste di certificazione presso terze parti o le richieste di valutazioni preliminari che precedono la certificazione.

 

“Un percorso di adeguamento avviato, documentato e in corso di esecuzione è un argomento concreto davanti a un’autorità. L’inerzia non lo è. E in quella valutazione, la differenza la fa ciò che l’azienda può dimostrare.” — Laura Serpilli, Direttrice Osservatorio VEGANOK.

 

## **Cosa si può fare per non ristampare tutto**

 

**Le FAQ di giugno indicano alcune soluzioni pratiche che le aziende possono valutare per adeguare alla direttiva i prodotti in commercio:** coprire o correggere i claim non conformi con adesivi, oppure aggiungere informazioni integrative al punto vendita. **La misura correttiva dipende dal tipo di comunicazione e messaggio veicolato**, ad esempio un claim generico può richiedere una specificazione chiara e visibile sulla confezione o presso il punto vendita; un’etichetta di sostenibilità privata non conforme può invece dover essere rimossa, coperta o sostituita.

 

Sono soluzioni temporanee e meno costose di una ristampa completa, più attuabili nel poco tempo che resta per adeguarsi, **ma richiedono una chiara comprensione della violazione che contengono**. Le aziende devono, infatti, capire prima di agire quali elementi del proprio packaging, sito, catalogo e materiali commerciali sono a rischio; per evitare un intervento inutile e sanzionabile. Ad esempio un adesivo messo nel punto sbagliato, o un’integrazione che non risolve il problema di fondo, non costruisce alcuna protezione.

 

**Prima di intervenire, serve una valutazione di packaging, claim, simboli, loghi, sito e materiali commerciali**. Solo dopo la verifica si può stabilire quale intervento risolve il profilo di non conformità.

 

**C’è un’opzione più economica**, in particolare per le aziende che comunicano l’identità vegan dei propri prodotti, che offre una soluzione permanente senza dover intervenire sullo stock e la merce in commercio con adesivi o ristampe, ossia **dotarsi di un sistema di certificazione conforme ai requisiti che la Direttiva prevede.** Nella fattispecie della Certificazione VEGANOK, una verifica indipendente di terza parte, con requisiti pubblici e consultabili, con titolare dello schema e verificatore giuridicamente separati.

 

Un percorso di certificazione avviato adesso non garantisce la conformità al 27 settembre sullo stock esistente, ovviamente, per via dei tempi tecnici di verifica dell’ente certificatore e i tempi di ristampa dei materiali, ma consente all’azienda di procurarsi la documentazione necessaria a dimostrare, in caso di un controllo, di essersi attivata prima della scadenza.

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Fonte: [Direttiva europea contro il falso green: nessuna deroga al packaging già stampato](https://giornaledellepmi.it/direttiva-europea-contro-il-falso-green-nessuna-deroga-al-packaging-gia-stampato/), Il Giornale delle PMI.
