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title: "Criptovalute e Quadro RW: dal 2024 anche nel modello 730"
url: https://giornaledellepmi.it/criptovalute-e-quadro-rw-dal-2024-anche-nel-modello-730/
author: "Maurizio Maraglino Misciagna"
published: 2024-05-03T07:40:19+02:00
modified: 2024-05-02T20:55:55+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Criptovalute e Quadro RW: dal 2024 anche nel modello 730

*Maurizio Maraglino Misciagna · 3 Maggio 2024 · Il Giornale delle PMI*

Il modulo W del modello 730/2024 includerà il **quadro RW** del modello Redditi Al fine di rendere più semplici le procedure di dichiarazione, a partire dall’anno fiscale 2023 e quindi già con il 730/2024, gli investimenti finanziari, immobiliari e le cripto-valute saranno inseriti nel quadro W, che corrisponde esattamente al quadro RW del modello Redditi.

 

Secondo l’art. 4, comma 1 del DL 167/1990, i soggetti tenuti al monitoraggio includono:

 

- le persone fisiche;
- soggetti che sono considerati beneficiari effettivi ai sensi delle norme antiriciclaggio;
- contribuenti che hanno conferito in gestione o amministrazione a intermediari residenti investimenti e attività all’estero, quando i flussi finanziari e i redditi da questi beni sono stati tassati tramite ritenuta o imposta sostitutiva dagli stessi intermediari (Circolare 19/E/2014);
- italiani trasferiti in Paesi black list, ritenuti residenti in Italia.

 

Il quadro deve essere compilato anche da:

 

- contribuenti che partecipano alla c.d. voluntary disclosure e scelgono di mantenere investimenti o attività finanziarie all’estero;
- soggetti stranieri che trasferiscono la residenza in Italia e devono dichiarare redditi esteri; se optano per la flat tax prevista dall’art.24-bis del Tuir, non sono più obbligati al monitoraggio e sono esentati dall’IVIE e dall’IVAFE per i periodi in cui tale opzione è attiva. L’esenzione si applica anche ai familiari del soggetto.

 

Questi individui devono essere fiscalmente residenti in Italia e possedere investimenti o attività finanziarie all’estero che possono generare redditi tassabili in Italia nel corso dell’anno fiscale.

 

Per quanto riguarda la definizione di residenza, l’art. 2, c. 2 del Tuir stabilisce che sono considerati residenti “le persone che per la maggior parte del periodo fiscale sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza secondo il Codice civile”. La residenza viene quindi verificata al termine dell’anno fiscale.

 

Secondo l’art. 2, c.2-bis del Tuir, anche gli italiani trasferiti in paesi non collaborativi (ex black list) sono considerati residenti fino a prova contraria.

 

La Circolare 38/E/2013 chiarisce che:

 

- per un bene sottoposto a più diritti reali come nuda proprietà e usufrutto, sia il nudo proprietario sia l’usufruttuario devono compilare il quadro, in quanto entrambi detengono diritti che generano redditi;
- per le attività finanziarie/patrimoniali cointestate o in comunione, il quadro deve essere compilato da ogni intestatario, indicando la quota di possesso delle attività estere;
- chi ha solo la possibilità di movimentare le attività detenute all’estero deve compilare il quadro.

 

Il quadro non si applica a beni finanziari e patrimoniali gestiti da intermediari residenti o per contratti conclusi tramite questi, se i flussi finanziari e i redditi risultanti sono stati tassati tramite imposta sostitutiva.

 

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO – Sezione I**

 

[![](https://www.mauriziomaraglino.it/wp-content/uploads/2024/05/quadro-RW.png)](https://www.mauriziomaraglino.it/wp-content/uploads/2024/05/quadro-RW.png)

     

I righi da W1 a W5 includono diverse colonne:

 

- colonna 1 – il codice relativo al diritto di possesso del bene;
- colonna 2 – codice che identifica se il contribuente è un soggetto autorizzato a movimentare o prelevare dal conto corrente;
- colonna 3 – Codice di individuazione del bene, secondo la tabella degli investimenti all’estero e attività finanziarie estere;
- colonna 4 – codice dello Stato estero, opzionale per la dichiarazione di “valute virtuali”;
- colonna 5 – Quota di possesso dell’investimento in percentuale;
- colonna 6 – codice che indica il criterio di valutazione del valore;
- colonne da 7 a 10 – valore iniziale e finale del periodo d’imposta, valore medio di giacenza per conti e libretti, e il massimo raggiunto durante l’anno per prodotti finanziari detenuti in Paesi non collaborativi;
- colonne da 11 a 13 – giorni e mesi di possesso e detrazione di 200 euro per uso abitativo principale;
- colonna 14 – codice per indicare la compilazione di altri quadri in relazione al bene monitorato;
- colonne da 15 a 20 – percentuale di partecipazione, eventuali esenzioni e codici fiscali dei soggetti coinvolti.

 

È fondamentale ricordare che eventuali correzioni o integrazioni al quadro W richiedono la presentazione del modello Redditi PF integrativo, anche se i dati sono contenuti in altri quadri del 730/2024.

 

[Immagine di frimufilms su Freepik](https://it.freepik.com/foto-gratuito/primo-piano-di-un-bitcoin-dorato-su-una-superficie-riflettente-rosa-e-blu-e-sull-istogramma_24366869.htm#fromView=search&page=2&position=26&uuid=6f7576e4-cba9-4105-99a0-e6b87dcb5d1f)

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Fonte: [Criptovalute e Quadro RW: dal 2024 anche nel modello 730](https://giornaledellepmi.it/criptovalute-e-quadro-rw-dal-2024-anche-nel-modello-730/), Il Giornale delle PMI.
