Criptovalute e Quadro RW: dal 2024 anche nel modello 730
Il modulo W del modello 730/2024 includerà il quadro RW del modello Redditi Al fine di rendere più semplici le procedure di dichiarazione, a partire dall’anno fiscale 2023 e quindi già con il 730/2024, gli investimenti finanziari, immobiliari e le cripto-valute saranno inseriti nel quadro W, che corrisponde esattamente al quadro RW del modello Redditi.
Secondo l’art. 4, comma 1 del DL 167/1990, i soggetti tenuti al monitoraggio includono:
- le persone fisiche;
- soggetti che sono considerati beneficiari effettivi ai sensi delle norme antiriciclaggio;
- contribuenti che hanno conferito in gestione o amministrazione a intermediari residenti investimenti e attività all’estero, quando i flussi finanziari e i redditi da questi beni sono stati tassati tramite ritenuta o imposta sostitutiva dagli stessi intermediari (Circolare 19/E/2014);
- italiani trasferiti in Paesi black list, ritenuti residenti in Italia.
Il quadro deve essere compilato anche da:
- contribuenti che partecipano alla c.d. voluntary disclosure e scelgono di mantenere investimenti o attività finanziarie all’estero;
- soggetti stranieri che trasferiscono la residenza in Italia e devono dichiarare redditi esteri; se optano per la flat tax prevista dall’art.24-bis del Tuir, non sono più obbligati al monitoraggio e sono esentati dall’IVIE e dall’IVAFE per i periodi in cui tale opzione è attiva. L’esenzione si applica anche ai familiari del soggetto.
Questi individui devono essere fiscalmente residenti in Italia e possedere investimenti o attività finanziarie all’estero che possono generare redditi tassabili in Italia nel corso dell’anno fiscale.
Per quanto riguarda la definizione di residenza, l’art. 2, c. 2 del Tuir stabilisce che sono considerati residenti “le persone che per la maggior parte del periodo fiscale sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza secondo il Codice civile”. La residenza viene quindi verificata al termine dell’anno fiscale.
Secondo l’art. 2, c.2-bis del Tuir, anche gli italiani trasferiti in paesi non collaborativi (ex black list) sono considerati residenti fino a prova contraria.
La Circolare 38/E/2013 chiarisce che:
- per un bene sottoposto a più diritti reali come nuda proprietà e usufrutto, sia il nudo proprietario sia l’usufruttuario devono compilare il quadro, in quanto entrambi detengono diritti che generano redditi;
- per le attività finanziarie/patrimoniali cointestate o in comunione, il quadro deve essere compilato da ogni intestatario, indicando la quota di possesso delle attività estere;
- chi ha solo la possibilità di movimentare le attività detenute all’estero deve compilare il quadro.
Il quadro non si applica a beni finanziari e patrimoniali gestiti da intermediari residenti o per contratti conclusi tramite questi, se i flussi finanziari e i redditi risultanti sono stati tassati tramite imposta sostitutiva.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO – Sezione I
I righi da W1 a W5 includono diverse colonne:
- colonna 1 – il codice relativo al diritto di possesso del bene;
- colonna 2 – codice che identifica se il contribuente è un soggetto autorizzato a movimentare o prelevare dal conto corrente;
- colonna 3 – Codice di individuazione del bene, secondo la tabella degli investimenti all’estero e attività finanziarie estere;
- colonna 4 – codice dello Stato estero, opzionale per la dichiarazione di “valute virtuali”;
- colonna 5 – Quota di possesso dell’investimento in percentuale;
- colonna 6 – codice che indica il criterio di valutazione del valore;
- colonne da 7 a 10 – valore iniziale e finale del periodo d’imposta, valore medio di giacenza per conti e libretti, e il massimo raggiunto durante l’anno per prodotti finanziari detenuti in Paesi non collaborativi;
- colonne da 11 a 13 – giorni e mesi di possesso e detrazione di 200 euro per uso abitativo principale;
- colonna 14 – codice per indicare la compilazione di altri quadri in relazione al bene monitorato;
- colonne da 15 a 20 – percentuale di partecipazione, eventuali esenzioni e codici fiscali dei soggetti coinvolti.
È fondamentale ricordare che eventuali correzioni o integrazioni al quadro W richiedono la presentazione del modello Redditi PF integrativo, anche se i dati sono contenuti in altri quadri del 730/2024.
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