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title: "Criptovalute: come funziona la sanatoria per regolarizzare la propria posizione in Agenzia delle Entrate"
url: https://giornaledellepmi.it/criptovalute-come-funziona-la-sanatoria-per-regolarizzare-la-propria-posizione-in-agenzia-delle-entrate/
author: "Maurizio Maraglino Misciagna"
published: 2023-01-11T07:10:13+01:00
modified: 2023-01-10T19:31:27+01:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Criptovalute: come funziona la sanatoria per regolarizzare la propria posizione in Agenzia delle Entrate

*Maurizio Maraglino Misciagna · 11 Gennaio 2023 · Il Giornale delle PMI*

> La legge di Bilancio segna una nuova svolta in tema di regolamentazione criptoattività. Gli Art.31-32-33-34-35, aprono la strada per la regolamentazione degli asset digitali, fino ad oggi rappresentata dalle risposte agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate che classificava le cripto come valuta estera e le rapportava nella categoria dei Redditi Diversi.

La **legge di Bilancio** segna una nuova svolta in tema di regolamentazione criptoattività. Gli **Art.31-32-33-34-35**, aprono la strada per la **regolamentazione degli asset digitali**, fino ad oggi rappresentata dalle **risposte agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate** che classificava le cripto come **valuta estera** e le rapportava nella categoria dei **Redditi Diversi**. Il mercato delle criptoattività ha infatti sempre lamentato **l’assenza di normativa**, originando incertezze, ambiguità e astrusità nell’ individuare quale fosse il comportamento corretto, soprattutto in campo tributario. Il Dossier dei **Servizi Studi pubblicato dal Parlamento**, evidenzia come le **criptoattività** siano rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia c.d. di “**registro distribuito**” di informazioni digitali (“**Distributed Ledgers Technology**“), la cui principale applicazione è rappresentata dalla **blockchain**. Le novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2023** riguardano nello specifico il **quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche**. Viene infatti introdotta, all’art. **67, comma 1, TUIR** una la categoria di redditi diversi costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività di importi non inferiori complessivamente a **2.000 euro nel periodo d’imposta**. Di estrema importanza sono le rilevazioni delle plusvalenze realizzate su criptoattività ed il meccanismo di deduzione delle minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto criptoattività realizzate fino alla data di entrata in vigore della legge. Ai fini del calcolo delle **plusvalenze e minusvalenze, viene** **introdotta la possibilità di determinare il valore di acquisto delle criptoattività possedute alla data del 1° gennaio 2023** a condizione che lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella **misura del 14%.**

 

Nello specifico, in riferimento alle disposizioni contenute all’interno dell’art. 6, del decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, in materia di opzione per l’applicazione dell**’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato**, sono stati sostituiti i commi 4 e 6. In particolare:

 

- il comma 4 dispone che “per l’applicazione dell’imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, ***assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli***, quote, certificati, rapporti o cripto-attività”;
- il comma 6 dispone che “agli effetti del presente articolo si considera ***cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività*** di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione”.

 

Confermata l’**imposta di bollo sulle criptoattività nella misura del 2 per mille annui** del relativo valore e per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione di asset digitali e dei loro redditi derivanti, viene introdotta la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui gli asset digitali abbiano generato reddito, un’**imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle criptoattività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo**.

 

In caso di **assenza di redditi da dichiarare** (nessun cash out fatto), sarà possibile regolarizzare la posizione **versando una sanzione per omessa dichiarazione nella misura ridotta dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate**. Un’ulteriore novità contenuta nella Legge di Bilancio riguarda l’applicazione del **Regolamento europeo MiCA** (**Markets in Crypto Assets Regulation**), che ha lo scopo di regolare il comparto crypto con un quadro organico normativo. Il **MiCA** racchiude un pacchetto di misure legislative comprendente la regolamentazione per la resilienza operativa digitale, sui servizi finanziari e sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology, o DLT).

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Fonte: [Criptovalute: come funziona la sanatoria per regolarizzare la propria posizione in Agenzia delle Entrate](https://giornaledellepmi.it/criptovalute-come-funziona-la-sanatoria-per-regolarizzare-la-propria-posizione-in-agenzia-delle-entrate/), Il Giornale delle PMI.
