Credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione
L’art. 32 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 istituisce un credito d’imposta al fine di promuovere e favorire l’adozione di misure volte a contenere e contrastare il rischio di contagio in occasione di lavoro.
Al credito d’imposta hanno titolo ad accedere:
a) i soggetti che esercitino attività d’impresa o arti e professioni;
b) gli enti non commerciali (ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti);
c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso dello specifico codice identificativo.
Il credito compete in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per:
la sanificazione i) degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e ii) degli strumenti utilizzati (ivi comprese le spese per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti);
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, purché conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (sono comprese le spese sostenute per sottoporre i lavoratori al tampone rino-faringei e antigenici per i lavoratori);
l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, a condizione che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (sono ricomprese le spese eventualmente sostenute per l’installazione dei dispositivi);
l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241:
spetta fino ad un massimo di 60mila euro;
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Inoltre, al credito di imposta in esame non è applicabile il limite:
annuale di 250mila euro dei crediti d’imposta utilizzabili e indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, c. 53 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244);
annuale dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 22 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73).
Fermo restando il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021, con apposito provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà criteri, procedure e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche