COVID-19, aggiornamento dei modelli 231 e l’attività dell’Organismo di Vigilanza
Nel contesto emergenziale che ci interessa ormai da più di un anno, grava sulle imprese che continuano a svolgere la propria attività produttiva e sui propri amministratori il compito, non solo, di ripensare l’organizzazione dell’attività di impresa e del personale, ma anche di garantire la tutela della salute dei propri dipendenti scongiurando il rischio di contagio da COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro e nel corso dell’esercizio della propria attività lavorativa.
Tale dovere del datore di lavoro trova fondamento costituzionale nell’art. 32 Cost. ed è, poi, meglio ribadito e specificato nel D.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).
È, pertanto, lampante come la pandemia da nuovo coronavirus rischia di accendere profili di responsabilità penale per amministratori e soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza.
Non solo.
Tale situazione può anche implementare l’eventuale responsabilità dell’ente soprattutto per i reati connessi alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ma anche, seppur con una incidenza minore, agli altri reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.
In effetti, il contagio da COVID-19 in occasione di lavoro di uno dei dipendenti sarebbe, almeno astrattamente, idoneo a configurare le ipotesi di reato di lesioni e, in caso di decesso, di omicidio colposo. Reati per cui, laddove devesse essere accertato il vantaggio o il profitto per l’ente, è prevista la responsabilità penale della società ai sensi dell’art. 25-septies.
Tutto ciò, a maggior ragione, se si considera che il contagio da COVID-19, avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è stato equiparato all’infortunio sul lavoro dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020.
In tal senso si è espressa anche l’INAIL con le proprie circolari n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020.
Ciò considerato è, dunque, raccomandato l’aggiornamento del modello di organizzazione e gestione adottato dalla società, al fine di prevenire il rischio che i propri dipendenti contraggano in occasione di lavoro il nuovo coronavirus.
Tale compito spetta all’Organismo di Vigilanza che, inoltre, dovrà anche relazionarsi con i referenti aziendali chiedendo informazioni circa le misure adottate per evitare o ridurre il rischio di contagio nonché, in caso di inerzia, esortare l’adeguamento delle procedure aziendali alla prevenzione della diffusione dell’infezione e verificare sulla loro corretta e concreta attuazione.
Alla luce di tali considerazioni, i professionisti del Centro Studi Giuridici Sances consigliano aggiornare efficacemente i modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 attraverso la redazione e adozione di specifici protocolli al fine di prevenire il rischio di trasmissione del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento di attività lavorativa, scongiurando così la possibilità che la società o l’impresa possa esserne penalmente responsabile.