Costituzione parte civile ammessa contro la società: innovativa pronuncia del Tribunale di Lecce
La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Lecce con recente ordinanza ha statuito che «(…) va disattesa l’eccezione (…) circa l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ai sensi del D.lgs. 231/2001» ammettendo, dunque, «(…) le parti civili in relazione alle domande risarcitorie da loro presentate nei confronti degli imputati» (ordinanza del Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Penale del 29 gennaio 2021 visibile su www.studiolegalesances.it – sez. documenti).
Il giudice ha, infatti, ritenuto di aderire all’indirizzo (per la verità minoritario) che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa di risarcimento direttamente nei confronti dell’ente nell’ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente da reato.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene, invece, che non possa darsi seguito alla costituzione di parte civile dal momento che tale istituto non è specificamente previsto dal D.lgs. 231/2001, ritenendo tale “omissione” non una lacuna normativa bensì una consapevole scelta del legislatore.
Tuttavia, il Tribunale di Lecce ha ritenuto che tale argomento non sia all’uopo decisivo e che possa, all’opposto, derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente ai sensi dell’art. 185 c.p. come richiamato dall’art. 74 del codice di procedura penale.
Sul punto intervengono il Dott. Tiziano De Salve e l’Avv. Matteo Sances, i quali dichiarano: “A supporto di tale presa di posizione il giudice ha fatto leva sugli artt. 34 e 35 del D.lgs. 231/2001 che consentono l’estensione delle norme di procedura penale e la disciplina relativa all’imputato anche al procedimento per gli illeciti amministrativi da reato. Infatti, quando il legislatore ha inteso discostarsi dalle norme del codice di procedura lo ha fatto espressamente e specificamente, mentre nel D.lgs. 231/2001 non è possibile ravvisare alcune specifica disposizione che vieti espressamente la costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti dell’ente. Così come nessun argomento contrario può desumersi dalla relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001”.
Ancora, ritengono i giudici di Lecce, che nessun ostacolo può rinvenirsi circa l’interpretazione estensiva delle norme del processo penale alla disciplina specifica dell’accertamento dell’illecito amministrativo per reato dell’ente.
La pronuncia del Tribunale di Lecce, dunque, è di non poca importanza dal momento che si pone nella scia dell’interpretazione giurisprudenziale dominante dei giudici pugliesi, ritenendo ammissibile la costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti dell’ente per l’accertamento della responsabilità ex D.l.gs. 231/2001, al fine di avanzare in quella sede la richiesta di risarcimento del danno e confermando, così, tale orientamento.