Controversie di lavoro. I vantaggi dell’arbitrato in cinque punti principali

 Controversie di lavoro. I vantaggi dell’arbitrato in cinque punti principali

Per la gestione delle liti in materia di lavoro è possibile evitare il ricorso al Giudice attraverso l’attivazione di un procedimento arbitrale. Datore di lavoro e dipendente possono scegliere di rimettere la decisione del contenzioso ad uno o più soggetti privati, chiamati a pronunciare un lodo arbitrale.

Analizzando alcune caratteristiche dell’Arbitrato, quale strumento alternativo al normale iter giudiziario per la risoluzione delle controversie, è oggi più che mai opportuno riflettere su cinque aspetti che rendono l’utilizzo di questo istituto giuridico vantaggioso per imprese e lavoratori.

TEMPI RAPIDI

Iniziamo dall’elemento legato al fattore temporale.

Tutti coloro che lavorano nel mondo delle imprese, sanno bene quanto lunghi siano i tempi della giustizia a causa della mole dei carichi giudiziari pendenti e del fatto che molti tribunali sono sotto organico di magistrati e di personale ausiliario.

Sicuramente, la situazione non è agevolata dall’alto tasso di litigiosità presente nel nostro paese che oggi come oggi è doppio rispetto a quello della Francia per fare solo un piccolo esempio.

Alla luce di questo quadro, per una realtà aziendale potrebbe essere molto utile poter contare, anche in caso di una controversia di lavoro, su uno strumento, come quello dell’Arbitrato, capace di concludersi nello spazio normalmente di qualche mese, quasi mai superiore all’anno, e comunque sempre in tempi certi e più rapidi, rispetto ad un normale iter giudiziario.

Questo elemento, va sottolineato, perché in una lettura economica del sistema, tra i tanti elementi che allontanano gli investimenti stranieri dall’Italia c’è sicuramente quello della lunghezza dei processi. Per questo motivo il maggior utilizzo dell’Arbitrato potrebbe generare una netta inversione di tendenza e quindi rappresentare uno strumento elastico e di propulsione per lo sviluppo economico.

RISERVATEZZA

L’Arbitrato è inoltre utile anche sotto un altro punto di vista, vale a dire sotto il profilo della riservatezza.

Infatti, il procedimento ordinario dinnanzi ad un Giudice è, come noto, un procedimento pubblico in tutte le sue parti.

Viceversa, l’Arbitrato, può essere gestito all’interno degli studi professionali.

La decisione potrebbe anche non essere mai resa pubblica.

Proprio questo dato, è un valore sia in termini di certezza dei rapporti, che in termini economici visto che a volte per le aziende può essere molto dannosa la divulgazione di notizie di carattere processuale, motivo per cui un datore di lavoro potrebbe trovare interesse ad attivare la procedura di Arbitrato in caso di controversie di lavoro.

SCELTA DELL’ARBITRO

Terzo elemento positivo dell’Arbitrato, è quello legato a competenza e fiducia.

Le parti, per la risoluzione delle controversie, possono scegliere a quale giudice, ossia l’arbitro o gli arbitri, affidarsi a differenza del processo ordinario.

Ciò significa che le parti rispetteranno la decisione presa dall’arbitro proprio perché sono state loro a sceglierlo e nei suoi confronti ripongono notevole fiducia

La decisione in merito alla lite produce un lodo arbitrale che, in quanto equivalente ad una sentenza giudiziaria, ha piena efficacia.

Questo elemento, naturalmente, deve indurre gli arbitri a prendere coscienza delle loro responsabilità e davanti a situazioni patologiche essi dovranno rispondere dei loro errori.

A riprova di ciò il fatto che gli appelli contro i lodi sono davvero pochi come dimostra la casistica esaminata.

COMPETENZA DELL’ARBITRO

Quarto: la competenza tecnica dei decisori.

Oggi l’Arbitrato, si sta sviluppando in molti settori, spesso caratterizzati da un notevole livello di tecnicismo.

Per chi come noi opera nell’ambito economico, ed è a contatto con le regole che governano il diritto del lavoro, affidarsi ad procedimento arbitrale rappresenta una scelta utile proprio per il bagaglio di competenza tecnica che gli arbitri hanno.

SCELTA DELLA SEDE E DELLA LINGUA

Quinto e ultimo aspetto, ma non certo perché meno importante, il tema della sede e della lingua.

Per quel che concerne la scelta della sede, non è di poco conto ricordare come per molte realtà aziendali può essere utile sapere che la sede del procedimento arbitrale potrà essere liberamente scelta.

Rispetto alla scelta della lingua, va evidenziato il fatto che mentre il processo ordinario deve svolgersi come tutti sanno in lingua italiana, l’Arbitrato può svolgersi nella lingua che le parti richiedono di usare.

In caso di controversie in materia di lavoro a livello internazionale, l’utilizzo di altre lingue può avere grande importanza, in particolare per il mondo delle imprese che operano in mercati diversi da quello italiano, siano questi comunitari o extracomunitari.

MA QUALI SONO LE CONTROVERSIE ARBITRABILI?

Per quanto attiene alle materie arbitrabili, va da subito chiarito un punto di primaria importanza.

Infatti, ai sensi del secondo comma dell’art. 806 c.p.c. va rilevato che, grazie all’intervento del legislatore avvenuto con il D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, si sono estesi i confini di arbitrabilità nel campo del diritto del lavoro.

Se prima, sia le questioni lavoristiche, che quelle previdenziali, non potevano essere decise in sede arbitrale, oggi, le controversie in materia di lavoro, divengono oggetto di patto compromissorio, qualora vi sia una fonte che lo autorizza.

Tale fonte, può essere costituita da un accordo o da un Contratto Collettivo di Lavoro, oppure da precise e specifiche leggi.

MATERIE ARBITRABILI: ALCUNE SENTENZE

Sul piano delle materie arbitrabili, invece, è molto interessante dare conto di due sentenze che danno la misura concreta dell’utilizzabilità di tale strumento, la prima da un punto di vista di merito, la seconda da un punto di vista procedurale.

Nella prima, in cui la controversia in materia di lavoro era sorta tra una Società e un suo Amministratore, la Corte di Cassazione, Sezione 1 civile (Sent. 11 febbraio 2016, n. 2759) ha ritenuto che in ogni caso, sia se qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell’attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri se tale possibilità è prevista dagli statuti societari.

Nella seconda, peraltro molto recente, (Ordinanza Cassazione 9 giugno 2020, n. 10988 Sezione Lavoro civile), la Corte, prende posizione su una questione procedurale non secondaria, connessa all’eventuale impugnazione di un lodo arbitrale connesso a un rapporto di lavoro sportivo, affermando che: nelle procedure di Arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari ma, ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c., in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in cassazione. Ne consegue l’inammissibilità dell’eventuale impugnazione in appello e, trattandosi di incompetenza per grado, la non operatività del principio in forza del quale la decadenza dalla impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame ad un giudice incompetente.

Come si evince da questi esempi, i margini di applicabilità dell’Arbitrato in materia di lavoro, non sono pochi e coinvolgono oltre al merito dei problemi entro i limiti sopra citati, anche aspetti processuali di stretta attualità giuridica.

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