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title: "Contributi Covid-19: si contestano in Tribunale"
url: https://giornaledellepmi.it/contributi-covid-19-si-contestano-in-tribunale/
author: "Matteo Sances e Donatella Dragone"
published: 2026-10-13T07:00:17+02:00
modified: 2026-10-12T14:47:27+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Contributi Covid-19: si contestano in Tribunale

*Matteo Sances e Donatella Dragone · 13 Ottobre 2026 · Il Giornale delle PMI*

In queste settimane stanno pervenendo a numerosi contribuenti gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate per il recupero di contributi pubblici erogati durante l’emergenza Covid-19. Tali provvedimenti continuano spesso a indicare, quale giudice competente per l’impugnazione, la Corte di giustizia tributaria. L’indicazione merita particolare attenzione.

 

La disciplina dei contributi a fondo perduto introdotti durante l’emergenza pandemica aveva previsto, per gli atti di recupero, l’applicazione delle disposizioni del processo tributario. In particolare, l’art. 25, comma 12, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, era stato interpretato come attributivo della giurisdizione alle Corti di giustizia tributaria.

 

Il primo correttivo è intervenuto dalla **Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 dicembre 2023, n. 34851**, che ha escluso la giurisdizione tributaria sulle controversie relative al diniego originario del contributo o al cosiddetto “*scarto telematico*” (***sentenza visibile su [www.centrostudisance.it](http://www.centrostudisance.it) – sez. Documenti***).

 

La Corte ha valorizzato la natura non tributaria della misura, qualificandola come provvidenza pubblica e non come credito d’imposta o agevolazione fiscale.

 

La svolta definitiva è stata impressa dalla **Corte costituzionale, 24 luglio 2025, n. 124**, che ha dichiarato illegittime le disposizioni attributive al giudice tributario delle controversie sugli atti di recupero. Secondo la Consulta, il contributo costituisce una misura di sostegno economico: manca una decurtazione patrimoniale imposta al privato e non esiste un pregresso rapporto tributario. L’intervento legislativo, pertanto, aveva esteso la giurisdizione tributaria a una materia estranea, in violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost.12

 

Il principio è stato consolidato dalla **Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 dicembre 2025, n. 34559**, che ha attribuito al giudice ordinario anche le controversie sugli atti di recupero. Rileva il petitum sostanziale, posto che rileva la concreta posizione giuridica fatta valere e non la qualificazione che ad essa viene data dalle parti.

 

**La conclusione pratica che deriva dall’applicazione delle sentenze richiamate è dunque netta: per gli atti di recupero dei contributi Covid non si deve più fare affidamento sulla giurisdizione tributaria solo perché l’atto proviene dall’Agenzia delle Entrate**. Occorre distinguere la natura sostanziale dell’aiuto e la causa concreta del recupero; per le misure a fondo perduto non aventi natura fiscale, l’orientamento oggi consolidato conduce al giudice ordinario, mentre il giudice amministrativo resta competente soltanto quando la controversia coinvolga un effettivo potere discrezionale di attribuzione o di autotutela amministrativa.

 

Il contribuente si trova quindi davanti a un problema pratico: l’atto indica un giudice che, alla luce della giurisprudenza sopravvenuta, non è munito di giurisdizione. L’indicazione dell’Amministrazione non è tuttavia decisiva e non dovrebbe indurre a trascurare i termini di impugnazione. Occorre valutare tempestivamente la natura dell’atto, il contenuto della pretesa e il giudice concretamente competente.

 

Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale e ribaditi dalle pronunce della Cassazione sopra richiamate, appare auspicabile altresì che per i giudizi in corso le Corti tributarie dichiarino il proprio difetto di giurisdizione, disponendo la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice ordinario, determinando, di conseguenza, la prosecuzione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione, con la conseguente rivalutazione della controversia secondo le regole proprie del giudizio civile.

 

La conclusione è dunque chiara: l’indicazione della Corte tributaria contenuta nell’atto non può essere recepita automaticamente. Per gli atti di recupero dei contributi Covid-19, la recente evoluzione giurisprudenziale impone una verifica immediata della giurisdizione del giudice ordinario, senza dimenticare termini, decadenze e modalità di eventuale riassunzione.

 

***Dott.ssa Donatella Dragone***

 

***Avv. Matteo Sances***

 

***[www.centrostudisances.it](http://www.centrostudisances.it)***

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Fonte: [Contributi Covid-19: si contestano in Tribunale](https://giornaledellepmi.it/contributi-covid-19-si-contestano-in-tribunale/), Il Giornale delle PMI.
