Contratto di leasing nullo: importante sentenza del Tribunale di Firenze
È nullo il contratto di leasing che non riporta chiaramente il tasso interno di attualizzazione (TIR), ai sensi del comma 8 dell’art. 117 Testo Unico Bancario (TUB). Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia del Tribunale di Firenze che ha accolto le richieste di una società accertando e dichiarando la nullità del contratto di leasing per mancanza di indicazione del TIR (tasso interno di attualizzazione).
Sul punto abbiamo chiesto maggiori chiarimenti agli Avv.ti Lucrezia Greco e Matteo Sances, i quali sottolineano che “per i giudici tale violazione del comma 4 dell’art. 117 TUB ha comportato la mancata trasparenza del contratto per assenza di una veritiera indicazione del tasso di operazione finanziaria. Nel caso di specie, è emersa l’illegittimità delle pretese richieste, in quanto considerate non dovute in relazione ai parametri indicati dalla Banca di Italia con provvedimento del 29.07.2009 oltre che in riferimento all’art. 117 T.U.B. comma 8” (sentenza del Tribunale di Firenze n.17083 del 17 marzo 2021 visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
Infatti, la Banca di Italia già con provvedimento del 29/07/2009 aveva previsto che: “i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Il Tribunale di Firenze ha affermato, dunque, che un contratto di leasing che non riporta un tasso interno di attualizzazione (TIR), in luogo del tasso di interesse deve ritenersi nullo ai sensi del comma 8 dell’art. 117 TUB, in quanto riporta un contenuto difforme da quello prescritto dalla Banca di Italia.
Al riguardo, interviene anche il Presidente di PIN, Antonio Sorrento, il quale fa presente che “una maggiore trasparenza nei contratti di finanziamento è alla base delle nostre proposte (insieme a un Fisco più equo) e dunque siamo lieti di questa sentenza e ci auguriamo possa orientare verso un migliore rapporto tra imprese e mondo bancario”.
Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto ai sensi dell’art. 117 T.U.B., come si legge a pag. 7 e 8 della sentenza che “la Banca d’Italia ha prescritto per i contratti di leasing che <in luogo del tasso di interesse> venga indicato il tasso interno di attualizzazione, pertanto se il contratto non contiene tale specifica indicazione, allora non si può affermare che contenga l’indicazione del tasso di interesse, come richiesto dalla legge.
La sentenza ha accolto, dunque, l’opposizione della società revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’istituto bancario al pagamento delle spese di lite per euro 8.500,00.