Contratti a tempo determinato: proroga e rinnovo nella disciplina del ‘Decreto Rilancio’
Al fine di agevolare il riavvio delle attività a seguito dello stato d’emergenza sanitaria, è stabilito, ai sensi dell’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020 possano essere prorogati o rinnovati senza che il datore di lavoro sia tenuto a dedurre la causale nell’atto di proroga o di rinnovo.
In ogni caso, i contratti rinnovati o prorogati ai sensi del citato articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 non possono avere una durata che superi il termine del 30 agosto 2020.
Come noto, l’articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 prevede che un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato possa essere i) prorogato successivamente ai primi 12 mesi di durata ovvero ii) rinnovato ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Secondo quanto disposto dal richiamato articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non è pertanto necessaria l’indicazione di dette causali nell’ipotesi di:
- proroga di un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 la cui durata superi complessivamente 12 mesi;
- rinnovo di un contratto nel caso in cui il precedente fosse in essere al 23 febbraio 2020.
Stando alle precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante la brochure informativa pubblicata sul sito istituzionale in data 25 maggio 2020, in entrambe le ipotesi la durata del contratto prorogato o rinnovato non può eccedere il termine del 30 agosto 2020.
Più precisamente, l’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che la possibilità attribuita al datore di lavoro di non dedurre la causale nel contratto di lavoro a tempo determinato rinnovato o prorogato è riconosciuta ‘per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19’.
Secondo un’interpretazione letterale della norma, la stessa potrebbe dunque trovare applicazione nella sola ipotesi in cui il datore di lavoro abbia effettivamente sospeso l’attività lavorativa e intenda pertanto riavviarla.
Se fosse seguita tale stringente interpretazione, l’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 non potrebbe essere invocato nel caso in cui il datore di lavoro abbia i) optato per la riduzione dell’orario di lavoro (ricorrendo ad integrazioni salariali ai sensi degli articoli 19 e 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ovvero ii) fatto ricorso alla modalità di ‘lavoro agile’ per garantire la continuità dell’attività.
In considerazione della ratio della norma in parola e del contesto normativo a cui questa appartiene, è ragionevole ritenere che l’interpretazione letterale possa essere superata in modo che la disposizione possa essere invocata dalla generalità dei datori di lavoro e, dunque, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro abbia sospeso, ridotto o continuato a svolgere la propria attività.
Fermo restando il disposto di cui all’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la proroga ‘acausale’ del contratto individuale di lavoro può essere concordata tra le parti anche successivamente al 30 agosto 2020 qualora la stessa non comporti il superamento del periodo di 12 mesi di durata del contratto (INL, nota 3 giugno 2020, n. 160).
In tema di lavoro a tempo determinato, è altresì opportuno considerare il disposto di cui all’articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Tale norma, in vigore dal 30 aprile 2020, stabilisce che durante il periodo per il quale si ricorre ad un trattamento d’integrazione salariale (anche in deroga) con causale ‘COVID-19 nazionale’ ai sensi degli articoli da 19 a 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è altresì possibile:
- prorogare o rinnovare un contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) nel quale siano dedotte le medesime mansioni dei lavoratori posti in regime di integrazione salariale ordinaria o in deroga o di assegno ordinario presso unità produttive (od anche operative, nell’ipotesi in cui sia riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale in deroga) nelle quali è stato richiesto l’intervento di ammortizzatori sociali (articolo 20, comma 1, lettera c) e articolo 32, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81);
- rinnovare il contratto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, senza che il secondo contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato (articolo 21, comma 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
Fermo restando il diverso ambito temporale d’applicazione, l’articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e l’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 potrebbero essere invocate dal datore di lavoro in successione tra loro.
Come detto, l’articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 può essere applicato nel periodo compreso tra il 30 aprile 2020 e il 31 ottobre 2020, mentre l’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 trova applicazione tra il 19 maggio 2020 e il 30 agosto 2020.
A mero titolo esemplificativo, potrebbe dunque essere accaduto che durante il periodo compreso tra il 30 aprile 2020 e il 31 maggio 2020 il datore di lavoro abbia prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato (già oggetto di due precedenti proroghe ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) in applicazione dell’articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [Proroga A] in concomitanza del periodo di sospensione dell’attività o di riduzione dell’orario di lavoro compreso tra il 30 aprile 2020 e il 31 maggio 2020 [Periodo 1].
Il medesimo datore di lavoro potrebbe poi aver prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato in forza dell’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, concordando con il lavoratore interessato la durata compresa tra il 1° giugno 2020 e il 30 agosto 2020 [Proroga B].
A far tempo dal 7 settembre 2020, il contratto di lavoro a tempo determinato potrebbe essere rinnovato [Rinnovo A] per la durata del periodo d’intervento d’integrazione salariale pari a quattro settimane, riconosciuto ai sensi degli articoli 19 e 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [Periodo 2]. È appena il caso di precisare che in tale ultimo caso, il rinnovo è il solo istituto percorribile per le parti, poiché nel caso di specie la quinta proroga avrebbe comportato la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (le deroghe alla disciplina ordinaria contemplate dall’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 non afferiscono al limite massimo di proroghe consentite dall’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
Con riferimento alla Proroga A effettuata ai sensi dell’articolo 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è opportuno rilevare come:
- nel caso in cui il contratto prorogato ecceda la durata di 12 mesi, lo stesso deve essere prorogato deducendo all’interno del contratto una delle causali più sopra individuate alle lettere a), b) e c);
- il contratto possa essere prorogato anche quando il lavoratore sia adibito alle medesime mansioni dei lavoratori posti in regime di integrazione salariale e impiegati presso unità produttive nelle quali è stato richiesto l’intervento di ammortizzatori sociali, ma solo per il periodo per il quale si ricorre a detti strumenti di sostegno al reddito.
Per quanto concerne la Proroga B, che estende la durata del contratto in essere dal 1° giugno 2020 al 30 agosto 2020, l’articolo 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 consente di prorogare il contratto senza ivi dedurvi le causali precedentemente elencate alle lettere a), b) e c).
Con riferimento al Rinnovo A, il contratto ha vigenza tra il 7 settembre 2020 e il 3 ottobre 2020, periodo durante il quale il datore di lavoro ha richiesto la fruizione delle ulteriori quattro settimane di trattamento di integrazione salariale; in tal caso, il rinnovo può essere effettuato senza rispettare l’intervallo di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del precedente contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Inoltre, è possibile rinnovare il contratto a tempo determinato anche con riferimento ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni dei lavoratori posti in regime di integrazione salariale o di assegno ordinario, impiegati presso unità produttive nelle quali è stato richiesto l’intervento di ammortizzatori sociali e solo con specifico riferimento al periodo per il quale si ricorre a detti strumenti di sostegno al reddito.
Fermi restando gli esempi di cui sopra, è opportuno precisare che:
- vige in ogni caso il limite di durata massima del contratto pari a 24 mesi (articolo 19, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81). Tale vincolo di durata vige anche nell’ipotesi di successione di contratti intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore e conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro (articolo 19, comma 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81);
- il numero massimo di proroghe consentite del contratto è pari a 4, a prescindere dal numero di contratti stipulati nell’arco dei 24 mesi (articolo 21, comma 1, D.Lgs. 15 giungo 2015, n. 81);
- la contrattazione collettiva di lavoro può prevedere un limite quantitativo per il ricorso a lavoratori con contratto a tempo determinato in forza. Ove il contratto collettivo non abbia individuato detto limite percentuale, trova applicazione la disciplina legale che prevede che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (articolo 23, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81);
- il datore di lavoro oltre alla contribuzione ordinaria è tenuto a corrispondere i) la contribuzione maggiorata dell’1,4% e ii) la contribuzione addizionale pari al 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione (articolo 3, comma 2 del D.L. 12 luglio 2018, n.87).
di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche
1 Comment
Buon giorno vorrei un vostro parere mi hanno fatto un contratto di sei mesi dal 5 luglio 2019 fino al 31 12 2019 poi una proroga fino al 30 giugno e poi un altra fino al 30 di agosto ma non o firmato ne la prima ne la seconda vorrei sapere come mi devo comportare se al 30 agosto non mi rinnovano grazie