Contratti a tempo determinato nella Legge di Bilancio 2021
Tra gli ultimi interventi legislativi del 2020, vi è la Legge n.172/2020, nota anche come “Legge di Bilancio”, la quale ha introdotto alcune novità, anche in materia di contratti a tempo determinato.
In particolare è stato disposto il prolungamento, fino al 31 marzo 2021, del termine entro il quale i contratti a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati, per massimo di 12 mesi, senza l’inserimento delle apposite causali, reintrodotte nel nostro ordinamento dal c.d. Decreto Dignità.
Tale facoltà era già stata prevista dal Decreto Rilancio n. 34-2020, che in ragione delle difficoltà economiche legate alla pandemia, aveva già previsto la facoltà, per gli imprenditori, di prorogare o rinnovare i rapporti a termine, anche in assenza di causali, fino al 31.12.2020.
Dopo la Legge di Bilancio 2021, quindi, sarà possibile, fino al 31 marzo 2021, prorogare o rinnovare, per una sola volta, i contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, senza dover specificare le c.d. causali, e cioè senza che ricorrano:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
Nel caso si tratti di rinnovo del contratto di lavoro, inoltre, è possibile procedere senza il rispetto di quel periodo di vacanza contrattuale che, normalmente, intercorre tra i due contratti, cioè il c.d. periodo stop & go.
La proroga o il rinnovo non possono, in ogni, caso superare il termine di 12 mesi, fermo comunque restando il limite massimo di 24 mesi previsto per ciascun lavoratore a tempo determinato nella medesima azienda.
Appare, dunque, evidente l’intenzione del legislatore di agevolare la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, liberando, almeno parzialmente, il datore di lavoro dall’obbligo di giustificare la proroga o il rinnovo del contratto a tempo determinato.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, tale obbiettivo risulta raggiunto solo a metà.
Se da un lato è vero che l’assenza di causali garantisce una determinata “libertà di movimento” al datore di lavoro, è altrettanto vero che sono pochi i casi in cui si può realmente usufruire di tali deroghe.
Le disposizioni fin qui analizzate, infatti, riguardano quei contratti a tempo determinato attualmente in essere e con una scadenza entro il 31.03.2021, in caso di rinnovo, o, in caso di proroga, prossima a tale data.
In un periodo di assoluta incertezza ed instabilità, come quello in cui siamo, appare difficile ritenere che una norma del genere possa riguardare una platea ampia di lavoratori. È, invece, presumibile ritenere che potranno essere ben pochi i datori che potranno usufruirne.
La possibilità di procedere ad una proroga o ad un rinnovo, infatti, è concessa esclusivamente per quei contratti che non sono stati già stati prorogati o rinnovati in precedenza (per effetto della prima agevolazione contenuta del D.Rilancio e che scadranno nei primi mesi del 2021, cioè che siano stati stipulati, al più tardi a marzo 2020, poco prima della diffusione in Italia della pandemia).
Dunque, le agevolazioni relative ai contratti a tempo determinato, previste nella Legge di Bilancio 2021, verosimilmente troveranno una applicazione veramente residuale.
Il fatto che si sia reso necessario un ulteriore intervento normativo sulle proroghe ed i rinnovi dei contratti a tempo determinato, denota l’inadeguatezza del c.d. Decreto Dignità alla situazione attuale e la necessità di una riforma strutturale della disciplina dei rapporti a tempo determinato.
Fondatore di GF Legal, studio legale specializzato in diritto del lavoro e societario, giuslavorista e arbitro in materia di diritto del lavoro e sindacale, è negoziatore e coordinatore per i rinnovi di CCNL nazionali, territoriali e aziendali di diverse categorie. Tra i principali settori in cui opera segnaliamo: Metalmeccanico, Commercio, TLC, Editoria, Logistica, Entertainment, Agricoltura e Viticoltura.