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title: "Conto corrente estero: si dichiara al fisco?"
url: https://giornaledellepmi.it/conto-corrente-estero-si-dichiara-al-fisco/
author: "Matteo Sances e Danilo Romano"
published: 2024-11-08T07:20:16+01:00
modified: 2024-11-07T18:40:27+01:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Conto corrente estero: si dichiara al fisco?

*Matteo Sances e Danilo Romano · 8 Novembre 2024 · Il Giornale delle PMI*

Molti Stati negli ultimi anni si sono impegnati affinché il reciproco **scambio di informazioni** fosse una soluzione per incrementare il livello di **trasparenza fiscale internazionale**. Il tutto con l’obiettivo di combattere l’**evasione fiscale internazionale.**

 

Per quanto riguarda gli Stati dell’**Unione Europea** opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali, di cui alla Direttiva n.16/2011UE.

 

Infatti, seppur sia possibile e altrettanto legale per le **persone fisiche,** gli **enti non commerciali** e le [società semplici](https://fiscomania.com/societa-semplice-cose-e-come-si-costituisce/) **fiscalmente residenti in Italia**, ai sensi dell’articolo 2 e 5 del DPR n. 917/86 (TUIR), aprire un proprio conto all’estero, tuttavia questi sono tenuti a rispettare degli obblighi previsti dalla disciplina sul **monitoraggio fiscale** delle attività finanziarie estere (D.L. n. 167/90, convertito in **Legge n. 227/90)**.

 

Dunque, analizzando la questione dei conti correnti detenuti all’estero, nel [**quadro RW**](https://fiscomania.com/quadro-rw-guida-compilazione-sanzioni/) della dichiarazione dei redditi deve essere riportato il valore degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di **produrre redditi imponibili in Italia**. In ogni modo, il legislatore ha posto dei limiti legati alla dichiarazione del conto estero nel quadro RW.

 

Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 4-*bis*, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla [Legge n. 186/2014](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BA8F50441-D226-4672-92DD-372AA24DA52A%7D), qualora i contribuenti abbiano dei conti correnti esteri **il cui valore** **massimo giornaliero non abbia mai raggiunto nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro** **n**on sono tenuti a rispettare la disciplina sul monitoraggio fiscale e gli obblighi che ne derivano**.**

 

**Per ciò che riguarda l’IVAFE****, ossia** l’imposta di bollo per i conti correnti bancari e postali esteri, prevista in misura fissa su base annua, pari a euro 34,20 per le persone fisiche e a euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (come stabilita dall’articolo 13, comma 2–bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972), **il suo obbligo** **di segnalazione scatta ne****l caso in cui la giacenza media del conto estero** **sia superiore alla soglia di 5.000 euro**.

 

Riassumendo, dunque, il contribuente persona fisica è tenuto a indicare nella sua dichiarazione dei redditi il proprio conto corrente estero nel caso in cui si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:

 

**1)** **Sul conto corrente sia transitato anche per un solo giorno un importo pari o superiore a 15.000 euro;**

 

2) **la giacenza media sul conto estero sia superiore a 5.000 euro**.

 

Ovviamente il mancato rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale comporta l’applicazione di **sanzioni amministrative** anche importanti.

 

In tal caso, il contribuente può rimediare spontaneamente attraverso lo strumento del “Ravvedimento Operoso” **(disciplina contenuta nell’****art. 13 del D.Lgs. 472/1997**-Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie**)** e sanare l’omessa o infedele compilazione del quadro RW, beneficiando di uno sconto sulle sanzioni minime irrogabili.

 

Il regime sanzionatorio applicabile è previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“*Legge Europea 2013*”), che ha differenziato le sanzioni in una sanzione fissa di 250,00 euro qualora la presentazione del quadro RW sia stata tardiva, entro 90 giorni dal termine ordinario; una sanzione variabile dal 3% al 15% qualora quanto non dichiarato sia detenuto in Paesi non Black List; una sanzione variabile dal 6% al 30% qualora quanto non dichiarato sia detenuto in Paesi Black List.

 

E infatti, sul punto, come anche affermato da parte della giurisprudenza di legittimità *“…se la dichiarazione dei redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l’ipotesi dell’omessa presentazione della dichiarazione, ed è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa”* (si veda Cassazione n. 31626 del 04.11.2021)*.*

 

E ancora, anche l’Agenzia delle entrate (con risoluzione 82/E del 24.12.2020) ha affermato che l’**omessa presentazione del quadro RW** può essere **sanata** con l’applicazione della sanzione nella misura fissa, fermo restando quanto è dovuto per IVIE e IVAFE per tardivo versamento che è **regolarizzabile con la procedura di ravvedimento operoso****.**

 

Dunque, il contribuente che intenda regolarizzare le violazioni collegate alla mancata dichiarazione di capitali e redditi esteri, ha a disposizione lo strumento del c.d. **ravvedimento operoso**, il quale garantisce numerosi vantaggi in termini di riduzione delle sanzioni fiscali.

 

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Fonte: [Conto corrente estero: si dichiara al fisco?](https://giornaledellepmi.it/conto-corrente-estero-si-dichiara-al-fisco/), Il Giornale delle PMI.
