Conto corrente estero: si dichiara al fisco?

 Conto corrente estero: si dichiara al fisco?

Molti Stati negli ultimi anni si sono impegnati affinché il reciproco scambio di informazioni fosse una soluzione per incrementare il livello di trasparenza fiscale internazionale. Il tutto con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale internazionale.

Per quanto riguarda gli Stati dell’Unione Europea opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali, di cui alla Direttiva n.16/2011UE.

Infatti, seppur sia possibile e altrettanto legale per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2 e 5 del DPR n. 917/86 (TUIR), aprire un proprio conto all’estero, tuttavia questi sono tenuti a rispettare degli obblighi previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere (D.L. n. 167/90, convertito in Legge n. 227/90).

Dunque, analizzando la questione dei conti correnti detenuti all’estero, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere riportato il valore degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In ogni modo, il legislatore ha posto dei limiti legati alla dichiarazione del conto estero nel quadro RW.

Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla Legge n. 186/2014qualora i contribuenti abbiano dei conti correnti esteri il cui valore massimo giornaliero non abbia mai raggiunto nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro non sono tenuti a rispettare la disciplina sul monitoraggio fiscale e gli obblighi che ne derivano.

Per ciò che riguarda l’IVAFE, ossia l’imposta di bollo per i conti correnti bancari e postali esteri, prevista in misura fissa su base annua, pari a euro 34,20 per le persone fisiche e a euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (come stabilita dall’articolo 13, comma 2–bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972), il suo obbligo di segnalazione scatta nel caso in cui la giacenza media del conto estero sia superiore alla soglia di 5.000 euro.

Riassumendo, dunque, il contribuente persona fisica è tenuto a indicare nella sua dichiarazione dei redditi il proprio conto corrente estero nel caso in cui si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:

1)      Sul conto corrente sia transitato anche per un solo giorno un importo pari o superiore a 15.000 euro;

2)      la giacenza media sul conto estero sia superiore a 5.000 euro.

 Ovviamente il mancato rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative anche importanti.

In tal caso, il contribuente può rimediare spontaneamente attraverso lo strumento del “Ravvedimento Operoso” (disciplina contenuta nell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997-Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) e sanare l’omessa o infedele compilazione del quadro RW, beneficiando di uno sconto sulle sanzioni minime irrogabili.

Il regime sanzionatorio applicabile è previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”), che ha differenziato le sanzioni in una sanzione fissa di 250,00 euro qualora la presentazione del quadro RW sia stata tardiva, entro 90 giorni dal termine ordinario; una sanzione variabile dal 3% al 15% qualora quanto non dichiarato sia detenuto in Paesi non Black List; una sanzione variabile dal 6% al 30% qualora quanto non dichiarato sia detenuto in Paesi Black List.

E infatti, sul punto, come anche affermato da parte della giurisprudenza di legittimità “…se la dichiarazione dei redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l’ipotesi dell’omessa presentazione della dichiarazione, ed è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa” (si veda Cassazione n. 31626 del 04.11.2021).

E ancora, anche l’Agenzia delle entrate (con risoluzione 82/E del 24.12.2020) ha affermato che l’omessa presentazione del quadro RW può essere sanata con l’applicazione della sanzione nella misura fissa, fermo restando quanto è dovuto per IVIE e IVAFE per tardivo versamento che è regolarizzabile con la procedura di ravvedimento operoso.

Dunque, il contribuente che intenda regolarizzare le violazioni collegate alla mancata dichiarazione di capitali e redditi esteri, ha a disposizione lo strumento del c.d. ravvedimento operoso, il quale garantisce numerosi vantaggi in termini di riduzione delle sanzioni fiscali.

Immagine di freepik

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