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title: "Conto alla rovescia per il falso green: dal 27 settembre i bollini autoprodotti rischiano multe milionarie"
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author: "Redazione"
published: 2026-09-21T06:30:45+02:00
modified: 2026-09-20T18:24:57+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["AMBIENTE"]
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# Conto alla rovescia per il falso green: dal 27 settembre i bollini autoprodotti rischiano multe milionarie

*Redazione · 21 Settembre 2026 · Il Giornale delle PMI*

> Il 27 settembre 2026 la Direttiva (UE) 2024/825 diventa pienamente applicabile. Da quella data, i marchi vegan e plant-based che, per il modo in cui vengono presentati, comunicano anche benefici ambientali o sociali potranno rientrare tra i marchi di sostenibilità ed essere soggetti ai nuovi requisiti. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso.

Mancano pochi giorni. **Il 27 settembre 2026 la Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, è pienamente applicabile** e segna un passaggio importante per la comunicazione vegan, distinguendo tra:

 

- **le aziende con un sistema di certificazione verificabile**, fondato su disciplinare pubblico e verifica indipendente di terza parte;
- **le aziende che si affidano a bollini autoprodotti**, simboli grafici interni o claim plant-based privi di un sistema strutturato, che possono esporsi a contestazioni quando tali elementi vengono utilizzati per comunicare anche benefici ambientali o sociali.

 

Per le aziende del settore, la differenza non sarà quindi affidata alla sola presenza di un simbolo, ma alla possibilità di dimostrare l’esistenza di un sistema verificabile.

 

## **Sanzioni fino a 10 milioni di euro**

 

**La Direttiva (UE) 2024/825 non vieta di comunicare l’identità vegan di un prodotto.** Le FAQ della Commissione europea chiariscono che i marchi vegan e vegetarian devono essere valutati caso per caso, considerando il contesto nel quale vengono utilizzati e la percezione che possono generare nel consumatore medio.

 

Quando un marchio vegan viene presentato anche come espressione di un beneficio ambientale o sociale, può essere considerato un marchio di sostenibilità. In questo caso, se si tratta di un marchio privato, **dovrà essere** **fondato su uno schema di certificazione** conforme ai requisiti previsti dalla normativa.

 

I marchi di sostenibilità **autoprodotti**, privi di requisiti accessibili al pubblico, procedure di verifica e monitoraggio da parte di un soggetto terzo giuridicamente separato dal titolare dello schema, **potranno quindi essere contestati ed eventualmente sanzionati**. La normativa attribuisce invece rilievo alle certificazioni fondate su requisiti pubblici, controlli indipendenti e procedure definite in caso di non conformità, distinguendole dalle semplici autodichiarazioni.

 

## **I danni collaterali oltre le sanzioni salate**

 

**La sanzione amministrativa è la conseguenza più visibile** di una contestazione per pratiche commerciali scorrette, ma non è la più costosa. Le ricadute concrete si distribuiscono su tre fronti che spesso le aziende non considerano quando valutano il proprio livello di rischio.

 

Un provvedimento che impone **la cessazione di un claim** va oltre le campagne di comunicazione, **si estende ai prodotti già in distribuzione, ai materiali negli showroom, alle confezioni già consegnate ai retailer**. Correggerli richiede o una ristampa dei packaging in tempi rapidi, con costi unitari significativamente più alti rispetto a una pianificazione ordinaria, oppure interventi correttivi fisici, come adesivi da apporre su ogni singola confezione, operazione che per grandi volumi diventa onerosa. Il ricondizionamento dei prodotti già a scaffale, infine, implica il ritiro dalla distribuzione, la correzione e la reimmissione, aumentando i costi logistici e i tempi di approvvigionamento.

 

Quando un produttore viene contestato per un claim su cui ha costruito il posizionamento di una referenza, **le conseguenze si riflettono immediatamente sui rapporti con i distributori e i retailer che hanno inserito quel prodotto a catalogo.** Un buyer che ha listato una referenza vegan sulla base di una comunicazione risultata poi non conforme si trova in una posizione scomoda con i propri consumatori. E può tradursi in un semplice e temporaneo de-listing, in richieste di indennizzo o in un “raffreddamento” del rapporto commerciale che compromette il fatturato per stagioni.

 

Per le aziende presenti sui mercati internazionali, affidarsi a un sistema riconoscibile oltre i confini nazionali diventa ancora più importante. In questo caso una Certificazione Internazionale come VEGANOK, presente in tutto il mondo, consente di offrire a distributori e buyer una base documentale comune, rafforzando la credibilità della dichiarazione vegan nei diversi mercati in cui il prodotto viene commercializzato.

 

I provvedimenti dell’AGCM sono pubblici, pubblicati sul sito dell’Autorità e indicizzati dai motori di ricerca. Nel segmento vegan e plant-based, dove il consumatore è mediamente più informato e selettivo rispetto ad altri comparti alimentari, la notizia di un procedimento per greenwashing raggiunge rapidamente le comunità vegana e agisce **a livello reputazionale. La perdita di credibilità non è quantificabile** in una sanzione, ma è spesso la conseguenza peggiore per un’azienda.

 

## **Il ruolo delle certificazioni**

 

il modo migliore per tutelarsi con la direttiva in atto è quella di aderire ad una certificazione internazionale, che opera già attraverso un sistema strutturato di requisiti e controlli. La certificazione diventa così uno strumento concreto attraverso il quale le aziende possono rendere verificabile la propria dichiarazione vegan e distinguerla da una semplice autodichiarazione.

 

Entro il 27 settembre ad esempio la certificazione internazionale VEGANOK, tra le più famose in Italia, completerà il proprio allineamento formale alle nuove disposizioni europee, **rendendo** **effettivi il disciplinare pubblico**, le **procedure** di sospensione o **revoca** e il **monitoraggio** svolto da un soggetto giuridicamente separato dal titolare dello schema.

 

*“La nuova normativa rende ancora più evidente un principio che sosteniamo da tempo: un marchio vegan non può essere soltanto un simbolo grafico applicato su una confezione, ma deve corrispondere a **requisiti precisi, controlli documentati** e responsabilità chiaramente individuabili. La Certificazione Internazionale VEGANOK nasce per offrire alle aziende, ai buyer e ai consumatori di tutto il mondo un riferimento riconoscibile e verificabile. L’allineamento alle nuove disposizioni europee rafforza ulteriormente un sistema già strutturato e consolida il ruolo della certificazione come strumento di trasparenza e tutela”, dichiara* **Sauro Martella**, Founder di VEGANOK.

 

**Il D.Lgs. 26/2023 ha fissato il massimale delle sanzioni amministrative per pratiche commerciali scorrette a 10 milioni di euro.** Nei casi transfrontalieri la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo. L’importo viene modulato su gravità, durata, recidiva e condizioni economiche dell’impresa: la soglia alta serve a colpire i grandi operatori, ma non protegge i piccoli. Per un’azienda con 5 milioni di fatturato il 4% significa 200.000 euro.

 

Per le aziende vegan che oggi utilizzano bollini autoprodotti, V verdi o claim plant-based presentati anche come espressione di benefici ambientali o sociali, **la finestra operativa per verificare la propria conformità si è quasi chiusa**.

 

## **Come tutelarsi**

 

Sebbene la finestra per mettersi in regola, ed evitare sanzioni, sia quasi chiusa, le FAQ della Commissione europea di giugno 2026 hanno chiarito che **le autorità nazionali potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli, proporzionati e documentati compiuti dalle aziende per conformarsi**. Questa valutazione non costituisce, tuttavia, un’esenzione automatica dall’applicazione della normativa.

 

Nel caso di retailer e aziende produttrici di prodotti vegan e plant-based, **avviare una valutazione preliminare dell’identità visiva in questi ultimi giorni** permette di individuare quali claim non rientrano nell’ambito della Direttiva, quali possono esporre l’azienda a un rischio, quali devono essere integrati o documentati e quali devono essere rimossi da packaging, sito e materiali commerciali.

 

Anche **avviare il processo di adesione ad una certificazione internazionale**, come ad esempio VEGANOK, **prima del 27 settembre** può contribuire a documentare gli sforzi compiuti dall’azienda per dotarsi di un sistema strutturato e verificabile. L’avvio del percorso non determina automaticamente la conformità dei singoli claim e non costituisce un’esenzione, ma rappresenta un elemento concreto che le autorità potranno valutare insieme alle altre azioni intraprese dall’impresa.

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Fonte: [Conto alla rovescia per il falso green: dal 27 settembre i bollini autoprodotti rischiano multe milionarie](https://giornaledellepmi.it/conto-alla-rovescia-per-il-falso-green-dal-27-settembre-i-bollini-autoprodotti-rischiano-multe-milionarie/), Il Giornale delle PMI.
