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title: "Contenimento dei prezzi e delle tariffe dell’energia per famiglie e imprese. Fissate le regole per il contributo straordinario da parte delle aziende energetiche"
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author: "Redazione"
published: 2022-06-20T07:06:26+02:00
modified: 2022-06-18T14:53:46+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Contenimento dei prezzi e delle tariffe dell’energia per famiglie e imprese. Fissate le regole per il contributo straordinario da parte delle aziende energetiche

*Redazione · 20 Giugno 2022 · Il Giornale delle PMI*

Pronte le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese. Si tratta, in particolare, del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal decreto Ucraina (Dl n. 21/2022) a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Con un provvedimento, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo. Il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo istituiti con separata risoluzione.

 

**Come si determina il contributo** – La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l’incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

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Fonte: [Contenimento dei prezzi e delle tariffe dell’energia per famiglie e imprese. Fissate le regole per il contributo straordinario da parte delle aziende energetiche](https://giornaledellepmi.it/contenimento-dei-prezzi-e-delle-tariffe-dellenergia-per-famiglie-e-imprese-fissate-le-regole-per-il-contributo-straordinario-da-parte-delle-aziende-energetiche/), Il Giornale delle PMI.
