Congedo COVID-19: condizioni e modalità di fruizione

 Congedo COVID-19: condizioni e modalità di fruizione

Il ‘congedo parentale COVID-19’ può essere annoverato tra le misure di maggior rilievo volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Istituìto al fine di consentire ai genitori lavoratori di prestare le cure ai figli di età non superiore a 12 anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la disciplina del congedo parentale COVID-19 è dettata dall’articolo 23 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, modificato dall’articolo 72 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020.

Le modificazioni da ultimo apportate determinano un ‘potenziamento’ del congedo, del quale è stata elevata da 15 a 30 giorni la durata complessiva e ampliato l’ambito temporale di applicazione, esteso sino al 31 luglio 2020.

A tale periodo di congedo che, come meglio precisato in seguito, è indennizzato, si aggiunge il periodo di congedo di cui il genitore lavoratore con figli minori di età di anni 16 può beneficiare a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o
  • non vi sia altro genitore non lavoratore.

In relazione a tale tipologia di congedo, che può protrarsi per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (31 luglio 2020), e in concomitanza del quale vigono il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore beneficiario non ha diritto ad alcuna indennità né al riconoscimento di contribuzione figurativa.

Con riguardo ai requisiti soggettivi di fruizione del ‘congedo COVID-19’, ai connessi profili di compatibilità con altri istituti, alle modalità di fruizione e ai criteri di determinazione dell’indennità spettante, l’INPS ha già reso puntuali – e ancora valide – precisazioni sia con circolare 25 marzo 2020, n. 45 che con messaggio 15 aprile 2020, n. 1621.

Congedo COVID-19

In via preliminare, è opportuno considerare che il periodo di congedo in esame, pari a 30 giorni complessivi indennizzati al 50 per cento della retribuzione del periodo quadrisettimanale immediatamente precedente all’inizio del periodo di congedo stesso, può essere fruito, anche frazionatamente (solo a giorni):

  1. da entrambi i genitori, purché alternativamente tra loro;
  2. a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia i) già beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività di lavoro, ii) disoccupato o non lavoratore. Al proposito, si consideri che:
  • il ‘nucleo familiare’ è composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati sono parte dello stesso nucleo familiare nel caso in cui risiedano nella stessa abitazione, anche quando risultino in due distinti stati di famiglia. Pertanto, i genitori separati o divorziati costituiscono due nuclei familiari quando abbiano residenze distinte ovvero quando sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore;
  • per disoccupato deve intendersi il lavoratore privo d’impiego che abbia presentato per via telematica la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e alla partecipazione a politiche attive del lavoro. Si considerano altresì disoccupati i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo annuo sia rispettivamente inferiore o pari a € 8.145,00 e a € 4.800,00;
  • al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto, il soggetto è considerato ‘non-lavoratore’.

L’Istituto ha inoltre precisato che, diversamente da quanto stabilito con riferimento al congedo parentale ‘ordinario’ (articoli 32 e seguenti del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), del ‘congedo COVID-19’ il lavoratore può beneficiare in relazione al nucleo familiare e non per ciascun figlio.

Come anticipato, il congedo può essere fruito nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020. È peraltro opportuno evidenziare che nell’ipotesi in cui nel periodo di sospensione dei servizi educativi (decorrente dal 5 marzo 2020) il lavoratore abbia già fruito di un periodo di congedo parentale ‘ordinario’, di ferie o permessi retribuiti, con riferimento a detti periodi può essere presentata domanda di ‘congedo COVID-19’ di durata in ogni caso non superiore a 30 giorni.

Ipotesi di incompatibilità

Di seguito sono elencate le ipotesi di incompatibilità contemplate dall’Istituto ai fini della fruizione del ‘congedo COVID-19’:

  • presentazione della domanda di riconoscimento del bonus pari a euro 600 per i servizi di baby-sitting (articolo 23 del D.L.17 marzo 2020, n. 18);
  • fruizione contemporanea da parte dell’altro genitore lavoratore compreso nel medesimo nucleo familiare di un periodo di congedo parentale per lo stesso figlio;
  • contemporanea fruizione di riposi giornalieri (articoli 39 e 40 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore lavoratore appartenente al medesimo nucleo familiare;
  • contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare di una misura di sostegno del reddito per la disoccupazione (NASpI e DIS-COLL);
  • contestuale fruizione di una misura di sostegno del reddito in relazione alla sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata (integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga e assegno ordinario). Laddove l’integrazione salariale o l’assegno ordinario siano erogati in ragione della riduzione dell’attività di lavoro, l’altro genitore può beneficiare del ‘congedo COVID-19’. In ogni caso, il lavoratore avente titolo a beneficiare di un trattamento di integrazione salariale (ordinario, straordinario o in deroga) può optare, in ragione di una possibile ‘convenienza’ economica, per la fruizione del ‘congedo COVID-19’ in luogo dell’integrazione salariale.

Quando la cessazione dell’attività lavorativa si verifica durante il periodo di ‘congedo COVID-19’, la fruizione è contestualmente interrotta e le giornate non fruite non sono né computate né indennizzate.

Ipotesi di compatibilità

L’Istituto ha confermato la compatibilità di un periodo di ‘congedo COVID-19’ con:

  • lo stato di malattia dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare;
  • la fruizione da parte dell’altro genitore lavoratore di un congedo di maternità per un altro figlio;
  • lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte dell’altro genitore lavoratore in modalità di ‘agile’;
  • la fruizione da parte dell’altro genitore facente parte dello stesso nucleo familiare di un periodo di ferie o di aspettativa non retribuita;
  • il periodo di ‘pausa contrattuale’ dell’altro genitore nell’ipotesi in cui questi abbia instaurato i) un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto o ii) un rapporto di lavoro intermittente;
  • la percezione da parte dell’altro genitore o del lavoratore richiedente stesso delle indennità previste per professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata presso l’INPS (articolo 27 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), per i lavoratori autonomi iscritti ad una Gestione speciale dell’AGO (articolo 28 del D.L. 17 marzo 2020,n. 18), per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), per i lavoratori del settore agricolo (articolo 30 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e per i lavoratori dello spettacolo (articolo 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Compatibilità del congedo COVID-19 con i permessi per l’assistenza di un figlio disabile in situazione di gravità

La fruizione di un periodo di congedo COVID-19 può cumularsi con la fruizione nello stesso mese dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 dei quali può fruire il lavoratore che assista un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità od il lavoratore disabile in situazione di gravità per se stesso e ai quali è possibile sia aggiunto il periodo di 12 giorni da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (articolo 24 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) nonché un ulteriore periodo aggiuntivo di 12 giorni di permesso fruibili nel corso dei mesi di maggio e giugno 2020 (articolo 73 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Ulteriori ipotesi di cumulabilità

Il ‘congedo COVID-19’ è cumulabile:

  • con il prolungamento del congedo parentale (articolo 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) e con il congedo straordinario (articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), anche quando sia fruito dal genitore lavoratore per lo stesso figlio;
  • con la fruizione da parte dell’altro genitore dei permessi di cui alla precedente lettera a) per lo stesso figlio.

Bonus

Stando alle modificazioni apportate dal richiamato D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in alternativa al ‘congedo parentale COVID-19’, il genitore lavoratore può optare per la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting effettuati nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020. L’ammontare complessivo del bonus è stato elevato da 600 euro a 1.200 euro.

Come noto, detto limite è a sua volta ulteriormente elevato a 2.000 euro nel caso in cui il beneficiario sia un lavoratore subordinato del settore sanitario (articolo 25 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Il bonus è erogato mediante il libretto di famiglia.

In alternativa, l’importo è erogato direttamente al lavoratore quando sia posta a sostegno di spese sostenute per la comprovata iscrizione del figlio di età non superiore a 12 anni a: i) un centro estivo, ii) servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, iii) servizi socio-educativi territoriali, iv) centri con funzione educativa e ricreativa e v) servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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