Comunicazioni dei meccanismi transfrontalieri previste dalla Direttiva Dac 6. In consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia delle Entrate, c’è tempo fino al 15 gennaio 2021 per mandare osservazioni e proposte
È disponibile in consultazione sul sito dell’Agenzia lo schema di circolare che fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni attuative della Direttiva Dac 6 (in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri). I soggetti interessati hanno tempo fino al 15 gennaio 2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte all’indirizzo di posta elettronica dc.gc.settorecontrollo@agenziaentrate.it. Lo scopo della consultazione è permettere alle Entrate di valutare le osservazioni trasmesse, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.
Il perimetro della direttiva europea – La direttiva Dac 6 ha per oggetto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri, in recepimento delle raccomandazioni formulate in seno all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), sia nell’ambito del progetto OCSE/G20 “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS), sia nell’ambito dello scambio automatico di informazioni a livello di Global Forum on Transparency and Exchange of information. In base a questa direttiva, i contribuenti e gli intermediari sono tenuti a comunicare alle amministrazioni finanziarie i meccanismi transfrontalieri. Successivamente, le informazioni relative a tali meccanismi verranno scambiate in maniera automatica dalle amministrazioni finanziarie degli Stati Membri, in modo da poterle utilizzare per attività di analisi e di ricerca dei fenomeni di evasione ed elusione internazionale.
Che cosa contiene la bozza dell’Agenzia – La Circolare da oggi in consultazione fornisce chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni contenute nella disciplina di attuazione della Direttiva Dac 6, con particolare riguardo all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, agli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione e alle sanzioni in caso di inadempimento. Il documento di prassi, inoltre, elenca una serie di esemplificazioni sugli elementi distintivi che consentono di identificare i meccanismi soggetti all’obbligo di comunicazione.
Il primo scambio automatico – Secondo la Direttiva, lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate all’Amministrazione. Il primo scambio automatico, per effetto dell’opzione esercitata dall’Italia sulla base del disposto della Direttiva 2020/876/UE del Consiglio, per affrontare l’urgente necessità di rinvio dei suddetti termini, a causa della pandemia di Covid-19, sarà effettuato entro il 30 aprile 2021.
Il primo scambio riguarderà le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica comunicati nel primo trimestre 2021, nonché quelli attuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunicati entro il 30 gennaio 2021 e quelli la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della Direttiva, cioè i meccanismi transfrontalieri attuati a decorrere dal 25 giugno 2018.
Il “Pacchetto DAC 6” – La bozza di circolare in consultazione pubblica rappresenta un ulteriore tassello che si aggiunge ai provvedimenti di recepimento della Direttiva DAC 6. Dopo il decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 sono stati infatti pubblicati il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020 e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020 che ha disciplinato le modalità tecniche per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri da parte di intermediari e contribuenti.