Come intercettare il credito d’imposta formazione 4.0
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 una delle misure cardine del Piano Transizione 4.0 – che è rappresentato dal credito d’imposta formazione 4.0, introducendo tuttavia una serie di novità.
Le principali novità riguardano l‘ampliamento delle spese ammissibili, tra cui rientrano quelle sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.
Ma andiamo con ordine, e cerchiamo in primis di capire che cosa è il credito d’imposta formazione 4.0.
CHE COSA È
Il credito d’imposta formazione 4.0 è la misura volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
La misura è parte integrante del nuovo piano Transizione 4.0 che, con la proroga al biennio 2021-2022 contenuta nel D.D.L. di Bilancio 2021, diventa una misura strutturale e potenziata in tutte le sue articolazioni: dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a quello per attività in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design fino a quello per attività formativa 4.0.
Il ruolo della formazione 4.0 consiste nel sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Il credito d’imposta formazione 4.0 presenta infatti potenzialità rilevanti per la generalità delle PMI italiane:
- agevolazione calcolata principalmente sul costo del personale impiegato in attività formativa;
- aliquota compresa tra il 30% e il 50% in funzione della dimensione d’impresa, con incremento al 60% nel caso di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
- possibilità di fruizione del credito in compensazione in unica soluzione.
I BENEFICIARI
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese senza distinzione di forma giuridica e settore economico, compresa la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ad esclusione delle imprese in difficoltà.
Per poter accedere al credito d’imposta formazione 4.0, devono essere predisposti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, e il legale rappresentante dell’azienda deve rilasciare a ciascun dipendente un’attestazione (sotto forma di dichiarazione) dell’effettiva partecipazione alle attività formative.
COME FUNZIONA
Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Sono ammesse attività di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese, in ottica 4.0.
Nello specifico le attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- robotica avanzata e collaborativa;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Se le attività di formazione sono commissionate ad un soggetto terzo esterno sono ammessi:
- i soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata, le università e i soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37 (formazione/istruzione);
- Istituti tecnici superiori vengono escluse la formazione ordinaria o periodica obbligatoria (es. salute e sicurezza).
I destinatari sono il personale dipendente, anche a tempo determinato, e il personale con contratto di apprendistato.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili in attività di formazione devono essere relative ai costi di:
- personale dipendente per il tempo occupato nella formazione;
- personale dipendente che svolga attività di docenza, fino ad un massimo del 30% della retribuzione complessiva annua;
- indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte presso la sede di un’altra azienda dello stesso gruppo, o per imprese che hanno più sedi operative;
- i formatori impegnati nell’attività formativa;
- spese di esercizio: come viaggio, alloggio, materiali e forniture, costo di ammortamento di strumenti e attrezzature relative al progetto di formazione;
- servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
- certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è ammissibile solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al:
- 50% per le piccole imprese (fino ad un massimo di € 300.000)
- 40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
- 30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
Il credito sale al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Decreto del 17 ottobre 2017).
La scadenza è prevista per il 31/12/2022.
ESEMPIO PRATICO
Supponiamo che nel mese di maggio 2021 una piccola impresa realizza un’attività formativa agevolabile, alla quale partecipano 2 dipendenti in qualità di allievi ed 1 dipendente in qualità di docente interno.
Per determinare il credito di imposta spettante deve essere innanzitutto determinato il costo aziendale dei 3 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili: ipotizzando che tale costo sia pari a 15.000 euro,
Ipotizziamo inoltre che l’impresa sostenga spese generali indirette per 1.000 euro e 300 euro per materiali e forniture.
Le spese totali ammissibili sono quindi di 16.300 euro, cui corrisponde un credito di imposta spettante che sarà pari al 50 %, quindi 8.150 euro.
OBBLIGHI DOCUMENTABILI
Sono richiesti obbligatoriamente una serie di documenti tra i quali:
- predisposizione e conservazione di un Piano Formativo che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione.
- monitoraggio dello svolgimento dei corsi e tenuta del registro delle presenze firmato dai partecipanti al corso (o ai corsi).
- L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una revisione legale dei conti.
- Predisposizione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte da parte delle imprese beneficiarie.
- nel caso di corsi svolti con docente esterno sono necessarie la condivisione, l’approvazione del piano formativo e la validazione del docente da parte di soggetti accreditati
CERTIFICAZIONE COSTI SOSTENUTI
Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro. Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.
Dottore commercialista e revisore legale. Giornalista pubblicista. Esperto in finanza innovativa e startup.
www.mauriziomaraglino.it
2 Comments
Buon giorno,
desideravo sapere quali sono le spese ammissibili per l’attività formativa svolta nel 2020. Solo i costi dei dipendenti in formazione ed eventuali tutor o docenti interni, nei limiti stabiliti, o anche le spese dei formatori esterni? La legge di bilancio 2021 ha introdotto l’art 210 bis che recita “210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023 – omissis”. Cosa si deve intendere per il periodo in corso al 31/128/2020?
Grazie
La Legge di Bilancio 2021 ha provveduto a un ampliamento dei costi ammissibili a credito d’imposta. Dal 2021 si potrà quindi usufruire del Bonus fiscale anche per:
le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione. Ad esempio: le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità)
i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.