Come intercettare il contributo a fondo perduto per un ristorante
- Maurizio Maraglino Misciagna
- 2 Settembre 2020
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Con l’articolo 58 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), è stato istituito un Fondo da 600 milioni di euro per l’anno 2020 impiegato per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione, il cosiddetto bonus ristoranti, con lo scopo di sostenerne la ripresa e la continuità della loro attività e per ridurre lo spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.
Il bonus ristorante è rivolto alle imprese registrate con codice ATECO:
– 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
– 56.29.10 (Mense)
– 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),
già attive alla data di entrata in vigore del decreto-legge (14 agosto 2020) e che hanno sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Quali sono i requisiti per poter accedere al fondo perduto
L’accesso al contributo è previsto esclusivamente per gli esercizi commerciali con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. I soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019, per i quali viene confermata l’applicabilità della disposizione, non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente.
Il comma 3 dell’art. 58, disciplina che i soggetti interessati possono presentare istanza per beneficiare del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto.
L’importo del contributo sarà erogato in due tranches:
- un anticipo del 90% al momento in cui la domanda verrà accettata. L’accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati – anche senza quietanza – e l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull’assenza delle condizioni ostative stabilite dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
- Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento eseguito con le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente (bonifico, assegno, ecc).
Il comma 4 prevede che l’erogazione del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Il contributo ricevuto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.
Dottore commercialista e revisore legale. Giornalista pubblicista. Esperto in finanza innovativa e startup.
www.mauriziomaraglino.it