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title: "Come indicare nei REDDITI PF 2021 le detrazioni de minimis per investimenti in startup innovative al 50%"
url: https://giornaledellepmi.it/come-indicare-nei-redditi-pf-2021-le-detrazioni-de-minimis-per-investimenti-in-startup-innovative-al-50-3/
author: "Maurizio Maraglino Misciagna"
published: 2022-06-16T07:07:55+02:00
modified: 2022-06-15T18:09:14+02:00
publisher: "Il Giornale delle PMI"
language: it
sections: ["FISCO IMPRESA"]
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# Come indicare nei REDDITI PF 2021 le detrazioni de minimis per investimenti in startup innovative al 50%

*Maurizio Maraglino Misciagna · 16 Giugno 2022 · Il Giornale delle PMI*

> Una guida pratica su come indicare la detrazione IRPEF al 50% per gli investimenti in startup innovative.

Investire in **startup innovative**, porta i suoi frutti! Sì, perché dall’estate scorsa, il Decreto Rilancio – all’ **articolo 38, comma 7, del Dl 34/2020– ha** aggiornato temporaneamente la disciplina agevolativa per chi investe in **startup** e **Pmi innovative**, contenuta nel **Dl 179/2012**, prevedendo per gli investimenti in **startup innovative** fino a 100mila euro, una **detrazione Irpef del 50%** della somma investita (precedentemente era al 30%).

 

Ance per le persone fisiche che investono in **PMI innovative** la detrazione **IRPEF** sale al 50%. L’investimento massimo detraibile è **300mila euro e**, in caso di investimento superiore a tale importo, la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30% facendo sì che gli incentivi possano essere cumulati con applicazione della detrazione del **50% fino a 300mila euro di investimento e del 30% per l’eccedenza.**

 

Prima di capire come indicare in dichiarazione dei redditi 2021 (anno 2020) l’importo della detrazione, vorrei porre l’attenzione su due questioni importantissime.

 

1 La prima è che le detrazioni sono calcolate sugli **investimenti effettuati nel capitale sociale di startup innovative e Pmi innovative.** Pertanto, nel caso della detrazione del 50% l’**investimento dev’essere mantenuto per almeno 3 anni**. In caso di cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, **è prevista la decadenza dal beneficio e scatta l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.**

 

2 La seconda questione è che **nel 730 precompilato o ordinario non è ancora possibile indicare gli investimenti in startup e PMI innovative per i quali spetta la detrazione fino al 50%.** Tali investimenti devono per forza **passare dal modello UNICO PF**. L’obbligo di utilizzare esclusivamente il modello UNICO per l’incentivo fiscale, risulta essere ancora un grave limite per tutti quei soggetti che per evidenti convenienze fiscali, hanno l’opportunità di poter presentare il 730. Dal 2013 ho sollevato più volte questa problematica che di fatto, disincentiva i subordinati ad investire in startup o pmi innovative. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata la seguente: “*Il modello 730 è uno strumento dichiarativo semplificato destinato a dipendenti e pensionati, di conseguenza la detrazione per investimenti in startup è stata inclusa solo nel Modello Unico e quindi può essere fruita esclusivamente presentando tale modello”*.

 

> [Chiunque avesse dubbi specifici sull’agevolazione fiscale per chi investe nel capitale di startup o PMI innovative, il **Ministero dello Sviluppo economico** ha fornito chiarimenti con apposite FAQ aggiornate al 22 marzo 2021 cliccando **qui**.](https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2042130-incentivi-fiscali-de-minimis-per-start-up-e-pmi-innovative-domande-frequenti-faq)

 

Per le persone fisiche che vogliono beneficiare dell’agevolazione fiscale, le imprese beneficiarie devono presentare, tramite l’apposita piattaforma informatica sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, un’[istanza on line a questo link](https://padigitale.invitalia.it/):  
 **– per gli investimenti effettuati nel 2020, entro il 30 aprile 2021 (in scadenza, quindi, questo venerdì);**  
 **– a regime, prima dell’effettuazione degli investimenti.**

 

L’agevolazione spetta a condizione che le persone fisiche ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti, l’importo della detrazione fruibile.

 

Ai fini fiscali, l’agevolazione si applica agli investimenti **effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a** **quello in corso al 31 dicembre 2019**. Tali detrazioni sono concesse ai sensi del **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli **107 e 108** del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

 

**N.B.** È utile inoltre precisare che l’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in **detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi,** ma non **oltre il terzo**.

 

**GUIDA SU COME COMPILARE IL MODELLO UNICO PF 2021**

 

Entrando nel merito della compilazione del **Modello UNICO PF 2021**, per beneficiare dell’incentivo fiscale, l’Agenzia delle entrate, ha pubblicato da qualche giorno le nuove istruzioni ed i nuovi codici da indicare nel rigo **RP80 del modello UNICO PF**.

 

[![](https://www.mauriziomaraglino.it/wp-content/uploads/2021/04/RP-80-1024x140.jpg)](https://www.mauriziomaraglino.it/wp-content/uploads/2021/04/RP-80.jpg)

 

Per la compilazione del rigo **RP80** del modello REDDITI PF 2021 rientrante nella sezione VI (altre detrazioni) si devono compilare i seguenti dati:

 

**COLONNA 1 e COLONNA 2**

 

- Nella **colonna 1** in caso di **investimento diretto**, si deve indicare il **codice fiscale della startup innovativa** nella quale è stato effettuato il conferimento. Se si rientra in questa casistica bisogna quindi indicare successivamente il **CODICE “1” nella casella di colonna 2;**
- Nella **colonna 1** in caso di **investimento indiretto** mediante un organismo di investimento collettivo del risparmio, si deve indicare il **codice fiscale di tale organismo,** mentre **in colonna 2 il CODICE “2”**;
- Qualora l’investimento indiretto è stato effettuato mediante una **società di capitali** che investe prevalentemente in startup innovative, in **colonna 1** indicheremo il **codice fiscale** di detta società e in **colonna 2** il **CODICE “3”;**
- Nella **colonna 1,** nell’ipotesi di contribuenti che partecipano a **società in nome collettivo o in accomandita semplice**, viene indicato il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in startup, mentre in colonna 2 viene indicato il **CODICE “4”;**
- Nella **colonna 1**, nell’ipotesi di contribuenti che partecipano a **società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale** ai sensi dell’art. 116, viene indicato il **codice fiscale della società** che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in startup e in colonna 2 viene indicato il CODICE **“5”**. \*\*N.B. Solo in presenza dei due **CODICI “4”** e **“5”**, non vanno compilate le colonne 4 e 5, ma va unicamente indicato nella **colonna 6** l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza.

 

**COLONNA 1 A**

 

Viene richiesta la compilazione della **colonna 1A** nell’ipotesi di **investimento indiretto** per il tramite di **soggetti esteri, privi di un codice fiscale.** In tale casistica deve essere indicato nella **colonna 1A il codice di identificazione** **fiscale**, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il **codice identificativo rilasciato da** **un’Autorità amministrativa** \*\* **N.B. non deve essere compilata la colonna 1** \*\*.

 

**COLONNA 3**

 

Nella **colonna 3** viene indicato l’**ammontare dell’investimento agevolabile**. **\*\* Non va indicato nessun importo nei casi di contribuente che partecipa a società in regime di trasparenza (codici 4 e 5 in colonna 2);**

 

**COLONNA 4**

 

Nella **colonna 4** viene indicato il codice che identifica il tipo di investimento:

 

- ‘**1**’ se l’investimento è stato effettuato in startup innovativa ;
- ‘**2**’ se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
- ‘**3**’ se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all’art.38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020;
- ‘**4**’ se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all’art.38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020;
- ‘**5**’ nel caso d’investimento in PMI innovativa, per l’eventuale importo dello stesso eccedente il limite di € 300.000 di cui all’art.38, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020;

 

**COLONNA 5**

 

Nella **colonna 5** viene indicato **l’ammontare detraibile** che risulta applicando all’importo di **colonna 3** la **percentuale del 30% qualora nella** **colonna 4 sia indicato il codice 1, 2 o 5**, ovvero la **percentuale del 50%, qualora nella colonna 4 sia indicato il codice 3 o 4**.

 

\*\* N.B. **Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice 4 o il codice 5 (detrazione attribuita da società “trasparente”) nella colonna** **5 va indicato direttamente l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza.**

 

**COLONNA 6**

 

Nella **colonna 6** viene indicato il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, detto importo sarà pari a quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando la funzione di compilazione di più moduli.

 

\*\* È importante ricordare che se vi trovate in questa casistica, deve essere riportato in **colonna 6** del primo modulo eslcusivamente **la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i moduli compilati** e indicare il numero modulo nell’apposito spazio in alto a destra.  
 \*\* L’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo **RN21, colonna 1**.

 

[![](https://www.mauriziomaraglino.it/wp-content/uploads/2021/04/RN-21-UNICO-PF-1024x185.png)](https://www.mauriziomaraglino.it/wp-content/uploads/2021/04/RN-21-UNICO-PF.png)

 

**IPOTESI DI RESTITUZIONE DELLA DETRAZIONE**

 

Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell’articolo 6, comma 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2019, **il contribuente è tenuto a compilare il rigo RP80 e a restituire l’importo detratto, unitamente ai relativi interessi legali.**

 

In tale ipotesi va compilato il rigo **RP80** indicando i seguenti dati:

 

- **colonna 7**, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
- **colonna 8**, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di **colonna 7**; **\*\* N.B. l’importo della presente colonna va ad aumentare l’imposta lorda di tale periodo;**
- **colonna 9**, l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. Tale importo va sottratto dai rispettivi residui di detrazione risultanti dagli anni precedenti, da indicare nelle colonne 1 dei righi RN18, RN19 e RN20 del presente modello.

 

**RIEPILOGO DEI NUOVI CODICI DA INSERIRE NEL MODELLO UNICO PF – RIGO RP80**

 

In conclusione, rileviamo qui le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio da inserire nella compilazione del rigo RP 80 del modello UNICO PF 2021

 

Nella **colonna 4** i seguenti nuovi codici a seconda della tipologia di investimento:

 

- codice “3”, se l’investimento è stato effettuato in startup innovativa di cui all’art. 38 comma 7 del DL 34/2020;
- codice “4”, se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all’art. 38 comma 8 del DL 34/2020;
- codice “5”, nel caso di investimento in PMI innovativa per l’eventuale importo dello stesso eccedente il limite di 300.000 euro di cui all’art. 38 comma 8 del DL 34/2020.

 

In riferimento invece alla **colonna 5 del rigo RP80, l’Agenzia** delle Entrate precisa che la percentuale di detrazione applicabile all’investimento agevolabile è pari al 50% qualora nella colonna  
 4 sia indicato il codice “3” o “4”. Nel caso di utilizzo degli altri codici sarà invece applicata la percentuale ordinaria prevista del 30%.

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Fonte: [Come indicare nei REDDITI PF 2021 le detrazioni de minimis per investimenti in startup innovative al 50%](https://giornaledellepmi.it/come-indicare-nei-redditi-pf-2021-le-detrazioni-de-minimis-per-investimenti-in-startup-innovative-al-50-3/), Il Giornale delle PMI.
