Come cambiano dal 1° luglio le nuove norme europee sull’Iva per l’e-commerce
Dal 1° luglio 2021 entrano in vigore nel nostro ordinamento le nuove regole IVA UE sull’e-commerce, recepite in Italia con D.Lgs. n. 83/2021. In base al decreto, si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’UE, nonché le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 diventa pertanto obbligatorio a decorrere dal 1° luglio rispettare il decreto legislativo che recepisce gli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 5 dicembre 2017, n. 2017/2455, in materia di IVA sulle prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni.
Queste le principali novità in vigore dal 1° luglio:
Le operazioni di commercio elettronico indiretto (e più in generale le vendite a distanza di beni), nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste determinate soglie – ne consegue che vi sarà l’eliminazione delle soglie che variano da Euro 35.000 ad Euro 100.000);
fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia). Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni;
i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il l’OSS (One Stop Shop – che dal 1° luglio 2021 sostituirà l’attuale MOSS utilizzato per il commercio elettronico diretto). In tal caso il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni;
rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle importazioni di modico valore (che varia da euro 10 ad euro 22);
introduzione di nuovo regime IVA per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore ovvero uguale ad Euro 150 (denominato IOSS – Import One Stop Shop).
Definizione di Vendite a distanza
Per comprendere meglio a chi estendere ed applicare il nuovo regolamento in materia di IVA è bene chiarire cosa si intende per “vendite a distanza”. La definizione di vendite a distanza è contenuta nel nuovo art. 38-bis aggiunto al D.L. n. 331/1993 per cui per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72, D.P.R. n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Le disposizioni in questione non si applicano:
– alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
– alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.
Per le cessioni di cui all’art. 2-bis del decreto IVA, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.
Dottore commercialista e revisore legale. Giornalista pubblicista. Esperto in finanza innovativa e startup.
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