Chi investe in startup e PMI innovative non paga le tasse sul capital gain
La tanto attesa misura che prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di startup e PMI innovative e possedute per almeno tre anni non siano soggette a tassazione è legge! A prevederlo è l’art.14 del DL sostegni e di cui al momento si attende solamente l’autorizzazione della UE per renderla pienamente operativa. La misura vale 30 milioni di euro all’anno, a partire dal 2025. Tali risorse sono incluse nel decreto Sostegni bis per finanziare la norma che elimina la tassazione sulle plusvalenze, derivanti da investimenti in startup e in imprese innovative quotate e non quotate.
Per ottenere l’esenzione le azioni dovranno essere tenute in portafoglio per almeno tre anni.
Che cosa significa Capital Gain
Il capital gain è dato dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto di un determinato strumento finanziario. Nel linguaggio comune spesso il capital gain viene associato esclusivamente ai titoli azionari; in realtà il capital gain può essere realizzato scambiando anche altri strumenti finanziari ovvero quote societarie, valute, obbligazioni o titoli di Stato.
Il capital gain è una forma di rendimento di un titolo finanziario ma non l’unica; un titolo finanziario, infatti, può remunerare il suo possessore anche attraverso gli interessi o i dividendi.
Si ha dunque Capital Gain quando si vende l’azione o la quota ad un prezzo superiore a quello di acquisto. La differenza positiva costituisce parte del rendimento totale dell’investimento, che invece è costituito anche dalla eventuale percezione degli utili. In Italia il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 ha sancito l’innalzamento dell’aliquota sul Capital Gain dal 20% al 26%. Quindi sui guadagni di natura finanziaria si applica una tassazione del 26%. Il guadagno su ogni operazione di vendita si chiama plusvalenza e viene calcolato sottraendo dal prezzo di vendita, al netto delle commissioni, il prezzo di acquisto. Quando invece un titolo azionario viene comprato in più operazioni viene calcolata la media dei prezzi di ogni operazione d’acquisto.
Ecco che cosa prevede l’art14 del DL Sostegni
Il Decreto predispone ai commi 1 e 2, che le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese startup innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 2021 al 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione fiscale.
Tali disposizioni si applicano anche alle plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 2021 al 2025 e possedute per almeno tre anni.
Non sono inoltre soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese startup innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie
imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 2025.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
Perché è utile questa norma
La norma è fondamentale per l’ecosistema dell’innovazione in quanto la disciplina normativa sulle startup e PMI innovative non consente la distribuzione degli utili per tutto il periodo di startup e pertanto la persona fisica che investe in imprese innovative non troverà ristoro e soddisfazione negli utili o nei dividendi ma dal guadagno che deriverà proprio dalla cessione delle partecipazioni al termine del periodo di investimento.
Dottore commercialista e revisore legale. Giornalista pubblicista. Esperto in finanza innovativa e startup.
www.mauriziomaraglino.it