CGIA: anche l’apertura della partiva Iva sarà soggetto a controllo preventivo
Anche l’apertura della partiva iva sarà soggetto a controllo preventivo!
Sono stati definiti, infatti, dall’Agenzia delle Entrate i criteri, le modalità e i termini per l’analisi del rischio e il controllo delle nuove partite Iva. Il tutto alla luce delle Legge di Bilancio 2023 che ha stabilito nuovi meccanismi di contrasto alle partite IVA “non operative” rafforzando, così, l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.
L’Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio delle P. IVA e sulla base delle quali può invitare il contribuente a esibire le scritture contabili al fine della dimostrazione dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte e professioni dimostrando così l’assenza dei profili di rischio individuati.
Tale attività è principalmente rivolta alle NUOVE partite Iva caratterizzate da ridotti periodi brevi di vita o da ridotti periodi di operatività magari associati anche ad inadempimento degli obblighi dichiarativi e/o di versamento delle imposte.
Tuttavia, è da segnalare che sono interessate da queste novità anche le partite Iva già esistenti soprattutto quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di variazioni dell’oggetto sociale, riprendano in seguito ad esercitare l’attività.
L’amministrazione finanziaria può valutare anche gli elementi di rischio di natura soggettiva, vale a dire afferenti ad esempio alla personalità del titolare della ditta individuale o al rappresentante legale di società, valutando sia la presenza di criticità nel profilo economico/fiscale o addirittura la carenza dei requisiti di imprenditorialità (di dubbia applicazione!).
Potrebbero essere considerati elementi di rischio, ad esempio, le modalità di svolgimento dell’attività, il rispetto della normativa economico/contabile/ fiscale nell’esercizio dell’impresa, il comportamento evasivo.
Gli elementi a supporto dei fattori di rischio verranno attinti dall’Agenzia dal confronto dei dati e di informazioni presenti nelle banche dati in suo possesso.
Nel caso in cui emergano fattori di rischio, il contribuente sarà invitato a comparire presso l’Ufficio competente. Nell’eventualità in cui il contribuente non si presenti ovvero nel caso di esito negativo relativamente ai documenti esibiti, l’Ufficio emanerà il provvedimento di cessazione della partita IVA.
Inoltre, il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.
In seguito al provvedimento di cessazione della partita IVA, la stessa potrà, comunque, essere successivamente richiesta dal contribuente, solo però, previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata triennale e per un importo non inferiore a € 50.000.