Cause del fisco condonate e il problema delle spese legali
Il Decreto-legge 119/2018 (c.d. Pace Fiscale) aveva riconosciuto ai contribuenti la possibilità di definire le cause col Fisco attraverso la chiusura delle liti pendenti, procedendo con il condono di quanto dovuto e alla compensazione delle spese legali dei giudizi. In questi mesi però sta accadendo che alcuni uffici – che negli anni successivi al condono fiscale avevano emesso il ruolo per spese legali dovute in seguito a sentenze a loro favorevoli – stanno notificando le cartelle esattoriali per tali somme.
L’anomalia di quanto sta accadendo risiede nel fatto che le predette spese sottostanti alle sentenze relative a contenziosi tributari chiusi con la “pace fiscale” – proprio in virtù di quanto stabilito dal D.L. 119/2018 – debbano essere compensate tra le parti. Sul tema risulta sufficientemente chiaro il combinato disposto tra l’art. 6, comma 13, del predetto decreto, il quale recita che “le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” e l’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 546/1992 che dispone che “le spese del giudizio estinto, a norma del comma 1, restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. Nel momento, dunque, in cui si perfeziona la chiusura della controversia, ogni aspetto della stessa deve essere definito senza lasciare pendenze tra le parti, altrimenti verrebbe meno la ratio stessa della legge.
Ciò significa che ognuna delle parti pagherà le proprie spese di lite e che la parte vittoriosa – ad esempio in un giudizio di primo grado, sia essa il contribuente o l’Amministrazione -non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della controparte.
Per queste ragioni eventuali cartelle esattoriali aventi ad oggetto pretese relative alle spese di giudizio sono da considerarsi illegittime e il contribuente potrà procedere a chiedere l’annullamento in autotutela.
La situazione da scongiurare riguarda il rischio che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, oberati di lavoro, non diano seguito alle richieste di annullamento in autotutela, costringendo i contribuenti a ricorrere alle vie legali per tutelare i propri diritti.
È bene, dunque, che si ponga l’attenzione sulla questione per mettere a conoscenza i contribuenti, che hanno beneficiato della “Pace Fiscale”, del fatto che nulla devono al Fisco a titolo di spese legali dopo la chiusura delle liti pendenti.
In questo modo anche l’Amministrazione potrà evitare ulteriore confusione ed inutili contenziosi.
Dott. Alberto Colucci
Avv. Matteo Sances