Bonus tessile, moda e accessori: fino al 22 novembre canale aperto per richiedere il credito 2020
Il Bonus tessile, moda e accessori prende il via: da oggi e fino al prossimo 22 novembre è aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal Dl Rilancio. La finestra che si apre oggi fino al 22 novembre 2021, fissata con un provvedimento – pdf del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, riguarda il credito d’imposta relativo all’anno 2020: l’Agenzia, considerati i tempi a disposizione dei contribuenti per fruire del bonus, apre oggi il canale per l’invio delle domande in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea. Una volta arrivato il via libera, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Con lo stesso provvedimento, inoltre, viene fissata una seconda finestra, dal 10 maggio al 10 giugno 2022, per richiedere il medesimo credito riferito all’anno d’imposta 2021.
In cosa consiste il bonus Tessile, moda e accessori – L’agevolazione è stata introdotta dal Dl n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Possono usufruirne tutti gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Invio telematico per le comunicazioni – Con una comunicazione, da effettuare con il modello approvato con il provvedimento dello scorso 11 ottobre, gli operatori che intendono accedere al bonus devono indicare, in particolare, l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente. La comunicazione va inviata, anche tramite intermediario, esclusivamente con modalità telematiche. Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia renderà nota con un nuovo provvedimento la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili.
Si ricapitola nella seguente tabella il calendario per gli invii della comunicazione:
Periodo d’imposta di riferimento | Finestra per l’invio delle comunicazioni |
Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 | Dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 |
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 | Dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 |