Attestazione di mantenimento dei requisiti startup e PMI innovative: il MiSE apre al ravvedimento operoso
Il Ministero dello Sviluppo Economico esprime il proprio consenso all’applicazione del principio del ravvedimento operoso, per le startup e PMI innovative che al 31 luglio 2020 non hanno depositato, presso le Camere di Commercio territoriali, la richiesta attestazione di mantenimento dei requisiti.
A chiarirlo è la circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 recante chiarimenti circa il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle startup e delle PMI innovative.
La questione proviene dal Decreto Cura Italia (n. 18/2020) che ha fissato l’allungamento dei termini, vista l’emergenza Coronavirus, per il deposito del bilancio di esercizio: ciò ha avuto ripercussioni anche nel settore delle Startup e PMI innovative. Infatti, le prescrizioni contenute negli articoli 25, comma 15, DL n. 179/2012 e 4, comma 6, DL n. 3/2015, hanno dato la possibilità a Startup e Pmi di depositare entro il 31 luglio 2020 l’attestazione di mantenimento dei requisiti.
La normativa prevede pertanto che le società che non hanno assolto all’obbligo di deposito dei requisiti sono soggette alla sanzione reale che prevede la cancellazione dalle rispettive sezioni speciali. Tuttavia la normativa consente “ordinariamente” alle Camere di Commercio di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.
Si specifica che il ravvedimento operoso esclude che avvenga la cancellazione ma non l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione dei depositi prescritti.
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