Assegno per il nucleo familiare – Accertamento del diritto alle maggiorazioni
Con messaggio 22 febbraio 2021, n. 754, l’INPS ha offerto chiarimenti in merito all’accertamento del diritto alla maggiorazione d’importo dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) riconosciuto al lavoratore nell’ipotesi in cui all’interno del proprio nucleo vi siano:
- minorenni inabili ovvero
- maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
La vigente disciplina prevede che l’importo spettante dell’ANF possa variare in funzione sia i) del numero dei componenti del nucleo familiare che ii) del reddito percepito dal nucleo stesso.
A parità di reddito, l’importo dell’assegno è maggiore nell’ipotesi in cui nel nucleo vi siano ‘soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età’ (articolo 2, comma 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69).
Ai fini del riconoscimento del diritto alla maggiorazione degli importi ANF, il lavoratore è tenuto a inviare all’Istituto per via telematica, unitamente alla domanda, la certificazione medica che attesti l’inabilità del componente familiare; tale certificazione sarà esaminata dall’Ufficio medico legale della sede INPS territorialmente competente.
Dal momento che a causa della perdurante emergenza sanitaria sono state sospese le visite mediche per l’accertamento di stati d’invalidità o disabilità, l’INPS ha precisato che, in attesa dell’effettuazione della visita medica di revisione dello stato d’inabilità per il riconoscimento della maggiorazione dell’importo dell’ANF spettante, la domanda sarà comunque provvisoriamente accolta dall’Istituto in attesa della conclusione dell’iter sanitario (articolo 25, comma 6-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e INPS, circolare 8 luglio 2016, n. 127).
Nell’ipotesi in cui all’esito della revisione medica sia confermata i) l’assoluta e permanente inabilità del componente familiare maggiorenne a dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero ii) la difficoltà persistente del minore a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, la domanda sarà accolta definitivamente con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
Diversamente, la domanda sarà rigettata.
ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche