Appello delle Entrate inammissibile se non contesta la sentenza

 Appello delle Entrate inammissibile se non contesta la sentenza

La Corte Tributaria di secondo grado della Sardegna fa presente quali sono le regole che l’Amministrazione dovrebbe rispettare per impugnare la sentenza che dà ragione al contribuente. Tuttavia, è opportuno premettere per comprendere meglio quanto si dirà di seguito e quanto dichiarato nella sentenza n.660/03/23 della CGT di II° della Sardegna, che la norma da cui trarre spunto nel processo tributario è l’art. 53 del Dlgs n.546/92 (intitolato “Forma dell’appello”), la quale al comma 1 stabilisce che “Il ricorso in appello contiene l’indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda e i motivi specifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto…”.

 È ovvio, dunque, che la predetta norma impartisce l’obbligo della parte che intende proporre appello (sia che si tratti del contribuente e sia che si tratti dell’A.F.), di effettuare sempre una critica dettagliata della sentenza di primo grado, pena l’inammissibilità dell’azione.

Ma ritornando alla vicenda, questa trae spunto da un’iscrizione ipotecaria illegittima sui beni immobili di un contribuente di Sassari. I giudici della Corte prima ancora di analizzare il merito della questione, nella decisione stabiliscono che “….L’eccezione di genericità dei motivi di appello appariva fondato anch’esso, non avendo il Concessionario espresso adeguate critiche alla decisione impugnata, essendosi limitato alla riproposizione dei motivi già espressi in primo grado”.

Ma vi è di più!

L’appello, anche per questo motivo, è stato rigettato e l’Ufficio condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.400 oltre accessori di legge (si veda sentenza passata in giudicato con attestazione del 9.01.2024, https://www.studiolegalesances.it/2024/01/10/sent-cgt-2-grado-sardegna-n-660-03-23-ipoteca-illegittima/).

Ebbene, sulla scorta di quanto stabilito dai giudici tributari in sentenza, nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria voglia impugnare una sentenza che dà ragione al contribuente, non può limitarsi soltanto a proporre i motivi già evidenziati in primo grado ma deve altresì elencare gli sbagli compiuti dai giudici di prime cure nella sentenza oggetto d’impugnazione.

Image by jcomp on Freepik 

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